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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 15
- Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 30/2003
1. L’articolo 15 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 15 - Somministrazione di pasti, alimenti e bevande, di degustazioni e assaggi, organizzazione di eventi promozionali
1. La somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, l’organizzazione di degustazioni e assaggi e di eventi promozionali è svolta con prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta. La somministrazione deve svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e dei requisiti professionali entro i limiti numerici definiti dal regolamento e derivanti dal rispetto della principalità dell’attività agricola.
2. Il regolamento di attuazione definisce la natura dei prodotti aziendali e dei prodotti di origine e/o certificati toscani e/o locali da utilizzare, nonché le norme per la realizzazione degli eventi promozionali.
3. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali l’origine dei prodotti impiegati nelle attività di cui al comma 1 deve essere indicata chiaramente ed obbligatoriamente ai clienti.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.