Menù di navigazione

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 14
- Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 30/2003
1. L’articolo 14 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 14 - Attività didattiche, divulgative, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali riferite al mondo rurale
1. Le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale, possono essere organizzate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, fermo restando il rispetto della connessione.
2. Le attività di escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale possono essere esercitate anche non in connessione con l'attività agricola dell'azienda; in tale caso sono finalizzate
esclusivamente a fornire servizi a coloro che pernottano presso l'azienda agrituristica.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.