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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 10
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
1. Entro il 1º ottobre di ogni anno i soggetti titolari di attività agrituristica comunicano alla provincia competente i prezzi massimi che intendono praticare dal 1º gennaio dell’anno successivo, nonché le caratteristiche delle strutture. Per le strutture con apertura stagionale invernale la decorrenza dei prezzi comunicati è anticipata al 1º dicembre dell’anno in corso. L’obbligo della comunicazione annuale non sussiste qualora non siano intervenute variazioni nei prezzi o nelle caratteristiche della struttura, rispetto alla comunicazione precedente. Nel caso di variazioni delle caratteristiche della struttura, dei servizi e della classificazione occorre presentare una comunicazione di variazione entro quindici giorni dal suo verificarsi.
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 30/2003 dopo la parola: “
comunicazione
” è aggiunta la seguente: “
principale
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 30/2003 le parole: “
titolari delle attrezzature
” sono sostituite dalle seguenti: “
titolari delle strutture agrituristiche
”.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 30/2003 è aggiunto il seguente:
4 bis. I dati presenti negli archivi di cui al comma 4, tenuti e aggiornati dai competenti uffici, possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.