Legge regionale 27 aprile 2009, n. 20
Disposizioni in materia di ricerca e innovazione.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009
Art. 5
- Comitato esecutivo
1. Organo esecutivo della Conferenza di cui all'articolo 4, è il Comitato esecutivo.
2. Il Comitato esecutivo è composto da otto membri, di cui uno in rappresentanza di ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 3, lettere a), d), e), f), g), un rappresentante delle associazioni dei lavoratori più rappresentative e due rappresentanti delle associazioni datoriali, rappresentative di diversi settori produttivi; il Comitato esecutivo è costituito ed opera con le procedure e con le modalità previste nel regolamento di funzionamento di cui all’articolo 4, comma 5.
2 bis. Al Comitato esecutivo partecipa altresì, al fine di assicurare le funzioni di segreteria tecnica, il dirigente della struttura regionale competente in materia di ricerca e innovazione o un suo delegato. (2)
3. Il Comitato esecutivo formula le proposte per le determinazioni di competenza della Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione, che le sottopone alla Giunta regionale.
4. Ai componenti del Comitato esecutivo non viene corrisposta alcuna indennità di presenza o di carica.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.