Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009
SEZIONE XIII
- Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 - (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale)
Art. 24
- Modifiche all’articolo 2 della l.r. 20/2008
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), è abrogato.
Art. 25
- Inserimento dell’articolo 18 bis nella l.r. 20/2008
1. Dopo l’articolo 18 della l.r. 20/2008 è inserito il seguente:
“
Art. 18 bis - Esclusione
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle società quotate in borsa.
”.Art. 26
- Modifiche all’articolo 19 della l.r. 20/2008
1. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:
“
2. Per i soggetti di cui al comma 1, lo statuto o l’organo competente ai sensi del codice civile può prevedere indennità di risultato solo in caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata.
”.2. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 20/2008 è inserito il seguente:
“
3 bis. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante all’amministratore delegato non può essere superiore al limite massimo determinato ai sensi del comma 1, con riferimento al presidente del consiglio di amministrazione.
”.Art. 27
- Inserimento dell’articolo 22 bis nella l.r. 20/2008
1. Dopo l’articolo 22 della l.r. 20/2008 è inserito il seguente:
“
Art. 22 bis - Esclusione
1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano alle società quotate in borsa.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.