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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

CAPO III
- Diritto alla salute e politiche di solidarietà
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 - (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica)
Art. 70
1. Il comma 1 bis dell’articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), è sostituito dal seguente:
1 bis. Con riferimento ai procedimenti finalizzati a garantire l’igiene degli alimenti e dei mangimi, la salute e il benessere degli animali, le aziende USL, nella loro attività di vigilanza e controllo:
a) formulano prescrizioni dirette ad assicurare il rispetto della normativa in materia di igiene alimentare e di mangimi, di salute e benessere degli animali;
b) dispongono il sequestro e la distruzione degli alimenti considerati pericolosi per la salute, a meno che possano essere utilizzati per scopi diversi dall’alimentazione umana;
c) dispongono il sequestro di mangimi pericolosi per la salute degli animali e per le produzioni zootecniche destinate al consumo umano;
d) dispongono il blocco ufficiale e l’abbattimento degli animali, nonché il blocco ufficiale e la distruzione di attrezzature fisse e mobili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici, quando previsto dalle norme sul patrimonio zootecnico;
e) dispongono il blocco ufficiale di alimenti e mangimi o la sospensione di attività o la chiusura temporanea dello stabilimento, nonché il blocco ufficiale di animali e delle loro produzioni.
”.
Art. 71
1. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
2. Nei comuni con popolazione fino a dodicimilacinquecento abitanti, o nei comuni classificati montani o parzialmente montani ai sensi della normativa statale e regionale, qualora non vi siano i requisiti per aprire una farmacia ai sensi della normativa statale, il sindaco, nel mese di febbraio di
ogni anno, al fine di garantire più adeguati livelli di assistenza farmaceutica, in presenza di
particolari condizioni topografiche e di viabilità può proporre l’istituzione, all’interno di ciascuna sede farmaceutica, di una proiezione della farmacia stessa, a condizione che la stessa venga ubicata in un centro o nucleo abitato con una popolazione non inferiore a mille abitanti. Tale limite non si applica nelle aree territoriali individuate con deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2000, n. 69.
”.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 - (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)
Art. 72
1. Al comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), le parole: “
comune competente al rilascio dell’autorizzazione per l’attività
” sono sostituite dalle seguenti: “
comune competente a ricevere la dichiarazione di inizio attività
”.
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 - (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)
Art. 73
1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, naturali e di sorgente), è sostituito dal seguente:
3. Le funzioni amministrative in materia di attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente sono attribuite al comune nel quale ha sede lo stabilimento di imbottigliamento
dell’acqua minerale naturale e di sorgente.
”.
Art. 74
- Sostituzione dell’articolo 41 della l.r. 38/2004
1. L’articolo 41 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 41 - Avvio dell’attività di utilizzazione dell’acqua minerale, naturale e di sorgente
1. L’avvio di un’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente è assoggettato ad una dichiarazione di inizio attività, presentata al comune, attestante il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 42 e dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari. L’attività può essere avviata dalla data di ricevimento della dichiarazione.
2. Il contenuto della dichiarazione è definito nel regolamento di cui all’articolo 49, con l’indicazione specifica della documentazione da presentare per ciascuna delle attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1, il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove possibile, l’interessato provveda a conformare l’attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
4. L’azienda USL può effettuare, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1, un sopralluogo di verifica presso la sede dell’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente secondo le modalità di cui all’articolo 14 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
5. Il comune trasmette la dichiarazione di avvio dell’attività all’azienda USL competente per territorio ai fini della registrazione nell’anagrafe di cui all’articolo 15 del d.p.g.r. 40/R/2006.
6. Il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente è tenuto a comunicare al comune la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell’attività nonché ogni variazione significativa dell’attività, delle strutture o del ciclo produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 13 del d.p.g.r. 40/R/2006.
7. In caso di variazione significativa dell’attività, delle strutture e del ciclo produttivo, l’azienda USL può effettuare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, un sopralluogo di verifica secondo le modalità di cui all’articolo 14 del d.p.g.r. 40/R/2006.
”.
Art. 75
1. Ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 45 della l.r. 38/2004 le parole: “
il comune
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’azienda USL
”.
Art. 76
1. Il comma 2 dell’articolo 46 della l.r. 38/2004 è abrogato.
Art. 77
1. Al comma 8 dell’articolo 48 della l.r. 38/2004 le parole: “
i titolari delle autorizzazioni
” sono sostituite dalle seguenti: “
i soggetti esercenti attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente
”.
Art. 78
1. Le lettera f) e l) del comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 38/2004 sono abrogate.
2. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 38/2004 è sostituita dalla seguente:
h) le prescrizioni specifiche alla cui inottemperanza consegua la decadenza dalla concessione disciplinata dal titolo III, capo II o l'impossibilità di conseguire l'autorizzazione medesima secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera g);
”.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 - (Disciplina del servizio sanitario regionale)
Art. 79
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 43 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è inserita la seguente:
d bis) Rete Toscana per la Medicina Integrata
”.
Art. 80
1. Dopo la letterah bis) dell comma 1 dell’articolo 97 della l.r. 40/2005 è aggiunta la seguente:
h ter) un rappresentante esperto delle medicine complementari integrate
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 97, dopo le parole: “
comma 1, lettere g), h) e h) bis
” aggiungere le seguenti: “
h ter)
”.
SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 - (Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari)
Art. 81
- Modifiche all’articolo 8 della l.r. 9/2006
1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari), la parola:“
ventiquattro
” è sostituita dalla seguente: “
trentasei
”.
SEZIONE VI
- Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 - (Istituzione del servizio civile regionale)
Art. 82
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), è aggiunto il seguente:
1 bis. Nelle more dell’approvazione del piano regionale del servizio civile e fino a sei mesi dalla data di approvazione del prossimo programma regionale di sviluppo (PRS), i criteri per la selezione e l'approvazione dei progetti di servizio civile regionale sono quelli indicati dal decreto ministeriale 3 agosto 2006 (Approvazione del prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli stessi).
”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 22 della l.r. 35/2006 è aggiunto il seguente:
1 ter. Nelle more dell’approvazione del piano regionale del servizio civile e fino a sei mesi dalla data di approvazione del prossimo PRS, la capacità di impiego complessiva dei soggetti nell’ambito dei progetti di servizio civile regionale è determinata con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto:
a) delle risorse stanziate nel bilancio annuale di previsione;
b) del costo unitario per ciascun giovane stabilito ai sensi dell’articolo 10, comma 2.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.