Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009
Art. 73
- Modifiche all’articolo 4 della l.r. 38/2004
1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, naturali e di sorgente), è sostituito dal seguente:
“
3. Le funzioni amministrative in materia di attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente sono attribuite al comune nel quale ha sede lo stabilimento di imbottigliamento
dell’acqua minerale naturale e di sorgente.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.