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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 55
- Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 83/1995
1. L’articolo 11 della l.r. 83/1995 è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Piano di attività e bilancio
1. La Giunta regionale trasmette il piano di attività di cui all’articolo 5, comma 3, alla commissione consiliare competente che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento. Acquisito il parere o decorso tale termine, la Giunta regionale può procedere all’approvazione dello stesso.
2. Il bilancio di previsione dell’Azienda e delle società dalla stessa eventualmente costituite o partecipate, corredato della relazione del Collegio dei revisori e dei pareri del Comitato consultivo, è trasmesso alla Giunta regionale dall’Amministratore entro il termine di cui all’articolo 5, comma 2. La Giunta regionale lo approva, previo parere del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento.
3. Il bilancio di esercizio dell’Azienda e delle società dalla stessa eventualmente costituite o partecipate, corredato della relazione del Collegio dei revisori e dei pareri del Comitato consultivo, è trasmesso dall’Amministratore alla Giunta regionale entro il termine di cui all’articolo 5, comma 2. La Giunta regionale lo invia al Consiglio regionale per l’approvazione.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.