Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009
Art. 43
- Modifiche all’articolo 12 della l.r. 40/2009
1. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), è sostituito dal seguente:
“
3. La Regione, con legge o regolamento, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, tutti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni previsti rispettivamente da leggi o regolamenti regionali.
”.2. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 40/2009 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni previsti in atti amministrativi di propria competenza.
”.3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 12 della l.r. 40/2009 è aggiunto il seguente:
“
3. ter. I termini di conclusione dei procedimenti che al 31 dicembre 2010 non siano stati espressamente confermati o rideterminati ai sensi dei commi 3 e 3 bis sono ridotti a trenta giorni.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.