Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009
Art. 32
- Modifiche all’articolo 28 della l.r. 37/2008
1. All’articolo 28 della l.r. 37/2008, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“
4 bis. Allo scioglimento dell’unione di comuni o della comunità montana conseguente al mancato svolgimento delle gestioni associate, a norma degli articoli 17, comma 5, e 20, comma 5, si provvede previo invito ad adempiere, formulato con decreto del Presidente della Giunta regionale, rivolto all’unione di comuni o alla comunità montana. Il decreto stabilisce il termine, non superiore a sei mesi dall’accertamento del fatto, entro il quale le gestioni associate devono essere rese effettivamente operative.
”. Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.