Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009
Art. 3
- Modifiche all’articolo 2 della l.r. 95/1996
1. Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 la parola: “
Province
” è sostituita dalle seguenti: “unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008
”.2. Al comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 dopo le parole: “
Comunità Montane
” sono inserite le seguenti: “e delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008
”.3. Al comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 dopo le parole: “
Comunità Montane
” sono inserite le seguenti: “e le unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008
”.4. Al comma 7 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 le parole: “
, ai sensi dei successivi artt. 5 e 6,
” sono soppresse.5. Al comma 8 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 dopo le parole: “
Comunità Montane
” sono inserite le seguenti: “e alle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008
”.6. Al comma 9 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 dopo le parole: “
Comunità Montane
” sono inserite le seguenti: “e con le unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.