Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009
Art. 28
- Modifiche all’articolo 7 della l.r. 37/2008
1. Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane), dopo le parole: “
e i consiglieri di minoranza
” sono aggiunte le seguenti: “, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del d.lgs. 267/2000
”.2. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 37/2008, dopo le parole: “
in una delle liste non collegate al sindaco
” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del d.lgs. 267/2000
”.3. Dopo il comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 37/2008 è inserito il seguente:
“
6 bis. Il comune può in ogni tempo sostituire, con le procedure di cui al comma 5, i rappresentanti eletti ai sensi del medesimo comma 5 o quelli nominati ai sensi del comma 6.
”.4. Il secondo periodo del comma 9 dell’articolo 7 della l.r. 37/2008 è sostituito dal seguente: “
La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all’assemblea, alla conferenza dei sindaci o al presidente.
”.5. Dopo il comma 11 dell’articolo 7 della l.r. 37/2008 è aggiunto il seguente:
“
11 bis. Il sindaco è sostituito dal vicesindaco negli organi di cui ai commi 4, 8 e 10, esclusivamente nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso, sospensione dall’esercizio delle funzioni.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.