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Legge regionale 23 novembre 2009, n. 71

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 27 novembre 2009





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e z), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);


Vista la Sito esternolegge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);


Vista la Sito esternolegge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia);


Vista la Sito esternolegge 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL), nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE);


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio, e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 4, comma 4, della l. 9 gennaio 1991, n. 10 );


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), Sito esternodel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.);


Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”);


Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), ed, in particolare, gli articoli 40 e 42;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 7 settembre 2009;


Considerato quanto segue:


1. La Regione ha potestà legislativa concorrente sulle materie “governo del territorio” e “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”;


2. L’Unione europea con la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia, ha individuato misure minime per garantire l’efficienza energetica in edilizia, introducendo vincoli in ordine alla disciplina degli strumenti minimi e delle procedure necessarie per garantire il contenimento dei consumi energetici degli edifici;


3. Con Sito esternod.lgs. 192/2005 , è stata recepita la dir. 2002/91/CE;


4. L'Sito esternoarticolo 4, comma 1, del d.lgs.192/2005 prevede che con uno o più decreti siano determinati i criteri generali per la definizione di alcuni strumenti minimi finalizzati al contenimento dei consumi energetici tra cui le metodologie per il calcolo del rendimento energetico degli edifici e l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici;


5. Tra le modalità disciplinate dal Sito esternod.lgs.192/2005 per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, assume, altresì, rilevanza decisiva la definizione dei criteri generali per la certificazione energetica degli edifici, il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici e la determinazione dei criteri atti a garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;


6. L'Sito esternoarticolo 9, comma 1, del d.lgs.192/2005 assegna alle regioni l'attuazione delle disposizioni sul rendimento energetico degli edifici; ai sensi dell’articolo 9, sono, altresì, attribuite alle regioni e agli enti locali le funzioni di gestione e di controllo delle procedure atte a garantire l'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione;


7. Ai sensi dell'Sito esternoarticolo 17 del d.lgs. 192/2005 , in relazione a quanto disposto dall'Sito esternoarticolo 117, quinto comma della Costituzione , le norme del suddetto decreto legislativo e dei decreti ministeriali applicativi, nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni che non abbiano ancora provveduto al recepimento della dir. 2002/91/CE soltanto fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione (c.d. clausola di cedevolezza);


8. In attuazione dell’Sito esternoarticolo 4, comma 1, del d.lgs 192/2005 , è stato emanato il Sito esternod.p.r. 59/2009 , con il quale sono state definite le metodologie per il calcolo del rendimento energetico degli edifici e i requisiti minimi per l'efficienza energetica degli edifici;


9. In attuazione dell'Sito esternoarticolo 6, comma 9, del d.lgs. 192/2005 , con il decreto 26 giugno 2009 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono state emanate le linee guida nazionali per la disciplina del sistema di certificazione energetica degli edifici;


10. Il recente mutamento del quadro normativo nazionale rende necessario, pertanto, modificare le disposizioni inerenti l'efficienza energetica in edilizia contenute nella legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), prevedendo un sistema di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione, quelli oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione, nonché per gli edifici di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardino l’intera struttura;


11. Una materia così complessa necessita di un supporto normativo adeguato che garantisca un quadro di regole esaustivo, anche con riferimento alle attività di recupero dei dati e di controllo dei medesimi da parte della pubblica amministrazione, ed assicuri l'efficace applicazione di livelli qualitativi minimi di efficienza energetica degli edifici, un meccanismo di certificazione energetica semplice e funzionale, un idoneo sistema di controllo degli impianti di climatizzazione;


12. In particolare è necessario integrare le funzioni attribuite alla Regione, demandando ad essa, per ragioni di unitarietà del sistema, la gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti;


13. Diventa necessario creare un sistema di certificazione energetica degli edifici coordinato e integrato mediante il conferimento agli enti locali di tutte le funzioni che non richiedano l'esercizio unitario su base regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza dell'amministrazione;


14. In ossequio al principio di sussidiarietà appare opportuno attribuire ai comuni le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle regole relative all’efficienza energetica degli edifici;


15. Per conseguire gli obiettivi prefissati, occorre, altresì, modificare l'articolo 23, integrandolo con una serie articolata e coordinata di previsioni, volte a dare analitica attuazione alle prescrizioni Sito esternodel d.lgs. 192/2005 , con particolare attenzione alla disciplina della relazione tecnica di rendimento energetico degli edifici, dell'attestato di certificazione energetica, che deve essere richiamato negli atti di trasferimento a titolo oneroso e di locazione di ogni unità immobiliare di nuova costruzione o sottoposta a ristrutturazione, nonché dei requisiti dei soggetti certificatori;


16. Per assicurare l'efficace applicazione di livelli qualitativi minimi di rendimento energetico degli edifici, occorre istituire il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, (sistema informativo regionale sull’efficienza energetica), gestito dalla struttura regionale competente, che comprende l'archivio informatico delle certificazioni energetiche, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione;


17. Risulta importante prevedere, qualora gli attestati di certificazione energetica siano relativi ad impianti produttivi, che la trasmissione degli stessi avvenga attraverso la rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) di cui all’articolo 40 della l.r. 40/2009 ;


18. In questo nuovo contesto diventa importante la disciplina del sistema di controlli sull'efficienza energetica degli edifici e la disciplina di un adeguato sistema di sanzioni in caso di inadempienza delle relative disposizioni;


19. Allo scopo di dare compiuta attuazione al modificato impianto normativo risulta necessaria l'emanazione di uno o più regolamenti regionali che definiscano in particolare la disciplina con riferimento a:


a) i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e le prescrizioni specifiche da rispettare nella materia di utilizzo delle fonti rinnovabili;

b) le modalità di redazione e le indicazioni tecniche contenute nell’attestato di certificazione energetica;

c) le modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici;

d) le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, nonché il raccordo di detto sistema con la banca dati regionale SUAP, di cui alla l.r. 40/2009 ;


20. In attuazione della Sito esternol. 36/2001 e dei relativi atti attuativi si prevede l’obbligo dei soggetti gestori di comunicare i dati relativi all’ampiezza delle fasce di rispetto, per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico, degli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta chilovolt;


21. Al fine di consentire le necessarie verifiche da parte delle autorità competenti ed il recepimento delle fasce di rispetto all’interno degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio comunali è necessario estendere l’obbligo di comunicazione di tali dati ai comuni interessati ed alla Regione anche per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge;


22. A seguito dell'entrata in vigore di norme statali che hanno semplificato gli adempimenti necessari per la realizzazione di taluni impianti energetici “a basso impatto”, è sorta la necessità di adeguare la l.r. 39/2005 , specificando quali depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) sono esentati dall'autorizzazione unica, quali impianti a fonti rinnovabili sono effettuabili con denuncia di inizio attività (DIA) e quali tipologie di impianti sono invece realizzabili con una semplice comunicazione preventiva al comune;


23. Va ampliato, per gli impianti a fonte rinnovabile e cogenerativi, l’elenco, presente all'articolo 16, delle opere soggette a DIA in quanto inferiori a determinate soglie di potenza, tenuto conto di quanto previsto in ambito nazionale dalla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”) e dalla Sito esternol. 99/2009 ; per tali attività non si richiede più l’autorizzazione unica;


24. Va parallelamente integrata l’attuale previsione delle opere non soggette a DIA ma realizzabili, per quanto concerne gli aspetti energetici ed edilizi, a seguito di semplice comunicazione al comune interessato, tenuto conto di quanto previsto in ambito nazionale dal Sito esternod.lgs 115/2008 e dalla Sito esternol. 99/2009 ;


Si approva la presente legge:



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, dell'art.11, comma 4. Sempre con la stessa sentenza ha dichiarato non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 10, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.