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Legge regionale 23 novembre 2009, n. 71

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 27 novembre 2009

Art. 8
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r.39/2005 è sostituito dal seguente:
1. Le concessioni ed i permessi o analoghi atti, relativi alle derivazioni d'acqua ai fini energetici ed alle risorse geotermiche, restano disciplinati dalle norme vigenti, fermo restando quanto disposto dai commi da 2 a 7, dall’articolo 15 e dall’articolo 16, comma 3, lettera h).
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, dell'art.11, comma 4. Sempre con la stessa sentenza ha dichiarato non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 10, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.