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Legge regionale 23 novembre 2009, n. 71

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 27 novembre 2009

Art. 6
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
2. Le amministrazioni competenti di cui agli articoli 3 e 3 bis convocano la conferenza dei servizi di cui agli articoli 21 e seguenti della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). Alla conferenza partecipano tutte le amministrazioni interessate alla realizzazione e all’esercizio degli impianti ai sensi delle norme vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli stessi impianti progettati.
”.
2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 39/2005, è inserita la seguente:
d bis) per i progetti di linee elettriche e relativi impianti, l’ampiezza delle fasce di rispetto, per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico, con l’indicazione dei dati utilizzati per il calcolo delle stesse in applicazione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l. 36/2001.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, dell'art.11, comma 4. Sempre con la stessa sentenza ha dichiarato non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 10, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.