Legge regionale 23 novembre 2009, n. 71
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 27 novembre 2009
Art. 18
- Inserimento dell'articolo 38 bis nella l.r. 39/2005
1. Dopo l'articolo 38 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:
“
Art. 38 bis - Disposizioni transitorie per gli elettrodotti già autorizzati
1. Entro il 31 dicembre 2010, i gestori degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 chilovolt, già autorizzati alla data di entrata in vigore della l.r. /2009 comunicano alla Regione e ai comuni interessati i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto, determinate secondo i criteri contenuti nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 4 della l. 36/2001
.”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 313 del 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, dell'art.11, comma 4. Sempre con la stessa sentenza ha dichiarato non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 10, comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.