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Legge regionale 23 novembre 2009, n. 71

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 27 novembre 2009

Art. 14
- Inserimento dell’articolo 23 ter nella l.r.39/2005
1. Dopo l’articolo 23 bis della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:
Art. 23 ter - Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica
1. Nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), tenuto conto dei contenuti del sistema informativo geografico regionale di cui all’articolo 28 della l.r. 1/2005, è istituito il sistema informativo regionale sull’efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, di seguito indicato come sistema informativo regionale sull’efficienza energetica, gestito dalla struttura regionale competente.
2. Il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica comprende l’archivio informatico delle certificazioni energetiche, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione ed è immediatamente accessibile da tutti i comuni e le province della Regione al fine di assicurare la gestione e l’interazione dei dati tra comuni, province e Regione.
3. Per assicurare la completezza dei dati del catasto degli impianti di climatizzazione, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, del d.lgs. 192/2005, i comuni richiedono ai proprietari, ai conduttori o agli amministratori dei condomini gli elementi descrittivi essenziali degli impianti di climatizzazione degli edifici, non desumibili dalle informazioni già in possesso del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica. I comuni provvedono ad immettere detti dati nel sistema informativo regionale sull’efficienza energetica.
4. Avvalendosi di idonei supporti informatici e secondo le modalità e i tempi indicati dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano con cadenza annuale le informazioni relative all’ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento ai comuni oppure alle province territorialmente competenti, a seconda di chi esercita il controllo sul contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia). Tali comuni o province provvedono ad immettere i dati nel sistema informativo regionale sull’efficienza energetica.
5. Il regolamento di cui all’articolo 23 sexies, disciplina le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica nel rispetto degli standard di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana"), nonché il raccordo del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica con la banca dati regionale SUAP di cui all’articolo 42 della l.r. 40/2009.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, dell'art.11, comma 4. Sempre con la stessa sentenza ha dichiarato non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 10, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.