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Legge regionale 23 novembre 2009, n. 71

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 27 novembre 2009

Art. 10
1. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
1. Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti alla DIA , costituente titolo abilitativo ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI della l.r. 1/2005, ai commi 2, 5 e 6 del presente articolo, nonché nel rispetto degli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 8, 10, 18, 20, 21, 26, 39 e 42 della presente legge.
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
3. Fermo restando quanto previsto al comma 6, sono soggetti alla DIA i seguenti interventi, qualora non costituiscano attività libera ai sensi dell'articolo 17:
a) l’installazione di impianti di illuminazione in spazi aperti di potenza complessiva superiore a 25.000 lumen, laddove gli stessi impianti non siano già soggetti a permesso di costruire ai sensi della l.r. 1/2005;
b) l’installazione, alle condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di pannelli solari termici da 20 metri quadrati fino a complessivi 100 metri quadrati;
c) la costruzione e l’esercizio delle linee elettriche e relativi impianti di tensione nominale di esercizio da 1.001 a 30.000 volt a limitato impatto territoriale, come individuate al comma 5;
d) la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di energia a limitato impatto territoriale, come individuati al comma 5;
e) la costruzione e l'esercizio di linee elettriche di distribuzione di tensione nominale inferiore o uguale a 1.000 volt;
f) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003, quando la capacità di generazione sia inferiore alle seguenti soglie di potenza:
1) per gli impianti eolici, 100 chilowatt;
2) per gli impianti solari fotovoltaici, 200 chilowatt;
3) per gli impianti a fonte idraulica, 100 chilowatt;
4) per gli impianti a biomasse, 200 chilowatt;
5) per gli impianti alimentati a gas di discarica, o gas residuati dei processi di depurazione o biogas, 250 chilowatt.”;
g) la costruzione e l'esercizio degli impianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai sensi dell’articolo 27 della l. 99/2009, quando la capacità di generazione è inferiore a 1 megawatt elettrico;
h) l’installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici.
”.
3. Il comma 5 dell’articolo 16 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
5. Con il regolamento di cui all' articolo 39, sono individuate le tipologie di opere ed impianti, di cui al comma 3, lettere c) e d), a limitato impatto territoriale da assoggettarsi alla DIA, in relazione:
a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delle opere progettate;
b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle aree interessate dagli interventi;
c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gli atti di pianificazione territoriale ed ambientale.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, dell'art.11, comma 4. Sempre con la stessa sentenza ha dichiarato non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 10, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.