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Legge regionale 23 novembre 2009, n. 71

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 27 novembre 2009

Art. 1
1. L’articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Funzioni della Regione
1. La Regione:
a) promuove ed incentiva la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione di iniziative, tecnologie e di programmi necessari al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 22;
b) partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento o di intesa con gli organi dello Stato e con le altre regioni, ai sensi dell'articolo 4, rilasciando, per le opere ed infrastrutture energetiche autorizzate dallo Stato, il relativo atto di intesa;
c) approva e attua il piano di indirizzo energetico regionale (PIER), emana i provvedimenti attuativi di detto piano ed il documento di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 5;
d) rilascia le autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 13 e le concessioni di cui all'articolo 14, per quanto concerne impianti geotermici, impianti eolici di potenza superiore a 1 megawatt, in coerenza con la semplificazione introdotta dall’articolo 27, comma 43, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in
materia di energia), nonché linee e impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale) o qualora interessino un ambito territoriale interregionale;
e) esercita le funzioni connesse alle denunce di inizio attività (DIA) per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all'articolo 16, comma 4, per le tipologie di opere indicate alla lettera d);
f) svolge le attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni ai sensi degli articoli 18, 19, 20 e 21 per la tipologia di opere indicate alla lettera d);
g) approva i regolamenti sull'efficienza energetica in edilizia di cui all'articolo 23 sexies;
h) gestisce il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all’articolo 23 ter ;
i) può individuare i livelli di efficienza energetica ambientale minimi obbligatori per gli impianti di produzione energetica, ai sensi dell'articolo 24;
l) può individuare limiti di efficienza energetica nell'esercizio di sistemi di trasporto e altri impianti di cui all'articolo 25;
m) promuove misure atte a favorire lo sviluppo della concorrenza, secondo le modalità di cui all'articolo 30;
n) promuove misure a tutela dei consumatori, secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 33;
o) dispone misure particolari di tutela a favore delle stazioni astronomiche e delle aree naturali protette secondo le modalità di cui agli articoli 34, 35 e 36;
p) approva l'autorizzazione in sanatoria per gli elettrodotti di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 38;
q) emana il regolamento di attuazione e le ulteriori misure di attuazione previste all'articolo 39;
r) svolge attività di divulgazione e di promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale sulle materie oggetto della presente legge, anche per il personale delle strutture regionali competenti;
s) esercita le funzioni amministrative relative alle linee ed impianti elettrici previste dagli articoli 110, 126, 127, 221 e 225 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) con riferimento alle opere che sono di sua competenza ai sensi della lettera d).
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, dell'art.11, comma 4. Sempre con la stessa sentenza ha dichiarato non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 10, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.