Legge regionale 19 novembre 2009, n. 70
Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali.
Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 25 novembre 2009
Art. 7
- Norma finanziaria
1. Per l’istituzione del fondo di cui all’articolo 3 è stabilito uno stanziamento complessivo di euro 300.000,00, da imputare in competenza nella misura di euro 100.000,00 per ciascuna annualità di riferimento sull’unità previsionale di base (UPB) 215 di nuova istituzione “Azioni di sostegno alle adozioni internazionali – Spese correnti” del bilancio pluriennale per il triennio 2010 – 2012
2. Alla disposizione di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno di pari risorse dallo stanziamento di competenza della UPB 741 “Fondi – Spese correnti” del bilancio pluriennale per il triennio 2010 – 2012.
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