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Legge regionale 9 novembre 2009, n. 67

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 13 novembre 2009

Art. 6
1. L’articolo 28 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 28 - Finanziamento degli interventi finalizzati alla valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti
1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3, è istituito un fondo regionale a titolo di anticipazione, alimentato:
a) con i contributi previsti ai sensi dell'articolo 21, comma 5;
b) con i proventi eventualmente derivanti dalla stipulazione delle convenzioni e degli accordi di programma di cui all'articolo 17, comma 1;
c) con risorse regionali.
2. I soggetti beneficiari delle anticipazioni a valere sul fondo di cui al comma 1, sono tenuti al loro rimborso, senza alcun onere per interessi, in un periodo massimo di cinque anni. A tal fine, con l'atto di attribuzione del finanziamento si provvede a determinare il periodo e le modalità con le quali il rimborso deve essere effettuato.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.