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Legge regionale 9 novembre 2009, n. 67

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 13 novembre 2009

Art. 4
1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 25/1998 è inserita la seguente:
m bis) gli obiettivi, le finalità e le tipologie di intervento per l’adozione delle misure economiche di cui all’articolo 3
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 25/1998 è aggiunto il seguente:
3 bis. I proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 3, sono tenuti a presentare all’ente competente all’approvazione del progetto di trasformazione o recupero, unitamente a quest’ultimo, un apposito piano di indagini per attestare il rispetto dei livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti, per la specifica destinazione d’uso, all’allegato 5 alla parte IV del d.lgs. 152/2006.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.