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Legge regionale 9 novembre 2009, n. 65

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 13 novembre 2009

Art. 14
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 88 della l. r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
c) proporre all’assemblea i gruppi di lavoro e le commissioni permanenti o speciali e i relativi membri;
”.
2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 88 della l. r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
d) designare, sentito il parere dell’assemblea, gli esperti regionali o extraregionali chiamati a collaborare con le commissioni di cui alla lettera c), assegnare alle medesime l'esame dei provvedimenti e decidere in ordine ai pareri da sottoporre all'esame dell'assemblea;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.