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Legge regionale 30 ottobre 2009, n. 61

Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia).

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 4 novembre 2009




PREAMBOLO



Visto l’articolo 57 dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);


Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organismi rappresentativi di competenza della Regione);


considerato quanto segue:


1. a fronte delle difficoltà riscontrate nella nomina dei componenti del Collegio di garanzia di cui all’articolo 57 dello Statuto si rende necessario disporre alcune opportune modifiche della l.r. 34/2008 al fine di facilitare la possibilità di nomina di detti componenti, mantenendo i principi fondamentali della legge, ma attenuando alcuni elementi di vincolo.


2. la legge regionale 34/2008 , all’articolo 2, comma 3, dispone che, tra i sette componenti del Collegio di garanzia, ve ne sia almeno uno per ciascuna delle quattro categorie indicate al comma 2. Queste categorie sono: a) professori universitari, b) magistrati a riposo, c) avvocati, c) ex dirigenti pubblici.


3. la presentazione delle candidature deve avvenire secondo quanto disposto dalla legge regionale che disciplina le nomine (l.r. 5/2008 ), e cioè sulla base di autocandidatura o di candidatura da parte di sindacati, associazioni riconosciute, università, ordini professionali (articolo 7, comma 3); in ogni caso, anche in assenza di candidature, si procede a seguito di proposta di nomina da parte di un consigliere regionale o da parte della Giunta (articolo 7, commi 4 e 5). Ciascuna proposta deve indicare un nominativo di entrambi i generi.


4. in conseguenza del combinato disposto delle norme citate, ove non si dia la disponibilità di alcun professore o magistrato a riposo o avvocato o ex dirigente, ad essere nominato membro nel Collegio di garanzia, oppure non ci sia la volontà, da parte dei soggetti legittimati, a proporre alcun nome per una delle suddette categorie professionali, non si può procedere alla nomina del Collegio stesso.


5. per ovviare a questa conseguenza, occorre mitigare la rigidità del disposto dell’articolo 2, comma 3, della l.r. 34/2008 , mantenendo il principio di favorire sempre la presenza di tutte le categorie previste, ma prevedendo che l’eventuale mancanza di candidature o designazioni per una delle categorie stesse non impedisca la nomina del Collegio di garanzia, organo previsto come necessario dall’articolo 57 dello Statuto regionale.


6. l’articolo 2 della l.r. 34/2008 prevede che uno dei sette membri del Collegio di garanzia sia scelto in una rosa di tre nominativi designati dal Consiglio delle autonomie locali. Per evitare che la possibile mancata designazione di tre nomi, da parte del Consiglio delle autonomie locali, impedisca al Consiglio regionale di nominare il Collegio di garanzia, è opportuno prevedere che, ove, appunto, tali designazioni non intervengano in tempi definiti, si proceda comunque alla nomina degli altri componenti del Collegio di garanzia, salvo successiva integrazione del medesimo.


7. la citata legge regionale inerente le nomine (l.r. 5/2008 ), nel disciplinare le proposte di nomina relative agli organi di controllo contabile (articolo 7, comma 7), non impone un rigido criterio di parità numerica di genere, ma, razionalmente, l’obbligo di “attenersi al principio di parità di genere per quanto possibile”. Si tratta di tenere conto dell’esercizio di una funzione specialistica e delle professionalità necessarie e, infatti si richiamano “gli albi e gli elenchi professionali dei soggetti legittimati ad essere nominati”. Anche nel caso del Collegio di garanzia si prendono in considerazione categorie molto specialistiche, all’interno delle quali può risultare arduo rispettare un rigido principio di parità di genere, senza contare che, trattandosi non di una professione ma di un incarico praticamente onorifico, possono esserci anche difficoltà a trovare disponibilità da parte di soggetti astrattamente legittimati a ricevere la nomina. Si ritiene pertanto di adottare anche per il Collegio di garanzia la disposizione già prevista per i collegi dei revisori.


Si approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.