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Legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58

Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima del 21 ottobre 2009





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma , della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);


Visti gli articoli 107 e 108 Sito esternodel decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 );


Visto il Sito esternodecreto legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito, con modificazioni con la Sito esternolegge 9 novembre 2001, n. 401 ;


Vista la legge regionale 1 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);


Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);


Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); (10)

Visto così sostituito con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 1.



Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 7 settembre 2009;


considerato quanto segue:


1. A seguito della riforma della Sito esternoparte seconda, titolo V, della Costituzione le materie “protezione civile ” e “territorio” rientrano nella competenza legislativa concorrente delle regioni;


2. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 108, comma 1, lettera a), del d.lgs. 112/1998 sono trasferite alle regioni tutte le funzioni concernenti la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi di eventi calamitosi e catastrofi in genere sulla base degli indirizzi nazionali;


3. Con la sentenza della Corte costituzionale 30 ottobre 2003, n. 327, in osservanza ai principi di sussidiarietà, cooperazione ed adeguatezza, la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che, nell’esercizio dell’attività di previsione e prevenzione le regioni devono tenere presenti gli indirizzi operativi predisposti dal presidente del Consiglio dei ministri;


4. Il Sito esternod.l. 343/2001 attribuisce rilevanza all’attività consultiva e propositiva della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi e ai criteri generali formulati dal Dipartimento della protezione civile;


5. L’articolo 4 della l.r. 67/2003 prevede che l’attività di prevenzione ovvero le azioni connesse alla riduzione dei rischi da calamità possano essere svolte anche nell’ambito di specifiche materie attinenti alle diverse tipologie di rischio;


6. Dato il loro rilievo, si ravvisa l’opportunità di regolare in modo specifico le attività finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi derivanti dagli eventi sismici;


7. Si rileva l’esigenza di introdurre nell’ambito della legislazione regionale un sistema di azioni integrate e coordinate tra di loro volte a prevenire i danni derivanti dal sisma;


8. È importante delineare un doppio ordine di interventi secondo la distinzione tradizionale tra interventi finalizzati alla previsione del rischio sismico, da un lato, ed interventi finalizzati alla prevenzione di detto rischio, dall’altro lato;


9. Tra gli interventi finalizzati alla previsione del rischio sismico appare importante comprendere le attività di analisi, valutazione e studio svolte dalle strutture regionali competenti, da enti di ricerca o università e le altre attività concernenti il sistema di previsione degli eventi sismici in coerenza con le disposizioni della normativa regionale in materia di programmazione;


10. Tra gli interventi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico appare importante comprendere ad esempio, l’erogazione di contributi per il miglioramento del patrimonio edilizio con priorità per gli edifici pubblici strategici e rilevanti situati nei comuni a maggior rischio sismico, le campagne di informazione alla cittadinanza, l’attività di formazione del personale coinvolto a vario titolo nelle attività antisismiche;


11. È importante prevedere, come risultato delle attività di ricerca effettuate, la redazione periodica di un documento tecnico conoscitivo sul rischio sismico approvato dalla Giunta regionale, che può costituire:


a) la base delle conoscenze tecniche per fissare gli obiettivi del piano per la prevenzione del rischio sismico a seconda delle varie necessità ed evenienze;

b) la base informativa per la redazione dei piani della protezione civile e degli strumenti della pianificazione territoriale;


12. È necessario che la Regione si doti di un organismo tecnico consultivo a supporto della Giunta regionale e delle strutture regionali competenti nella materia della prevenzione sismica e del controllo, nonché per la migliore applicazione dei criteri di valutazione del rischio sismico in relazione alle disposizioni vigenti in materia a livello statale e regionale; (11)

Punto così sostituito con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 1.



13. È fondamentale disciplinare con legge regionale le modalità di spesa delle risorse regionali destinate alla previsione e alla prevenzione del rischio sismico in coerenza con il sistema della programmazione regionale di cui alla Sito esternol. 49/1999 mediante il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) (2)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 122.

di cui alla l.r. 14/2007 .


si approva la seguente legge

Art. 1
- Oggetto della legge
1. La presente legge disciplina le attività dirette a garantire la maggiore sicurezza delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio sismico del territorio, mediante la realizzazione di interventi aventi la finalità di eliminare o ridurre il grado di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione agli eventi sismici.
Art. 2
- Strumenti ed attività
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione, anche in collaborazione con enti locali ed enti di ricerca:
a) promuove, programma e svolge attività di studio, analisi e ricerca sul rischio sismico;
b) eroga contributi per il miglioramento della sicurezza sismica del patrimonio edilizio esistente;
c) promuove la diffusione della conoscenza delle problematiche sul rischio sismico a favore della collettività e, altresì, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore;
d) detta indirizzi per lo svolgimento dell’attività di controllo dell’attività edilizia, per lo svolgimento delle indagini sul rischio sismico, ai sensi dell' articolo 156 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) (9)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 56.

e coordina lo svolgimento di tali attività;
e) supporta gli enti locali per l’effettuazione delle indagini e la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1.
e bis) su proposta del Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 3 bis, emana atti di indirizzo e linee guida per le attività di studio, controllo e riduzione del rischio sismico.(12)

Lettera aggiunta con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 2.

Art. 3
- Attività di studio, analisi e ricerca sul rischio sismico
1. La struttura regionale competente:
a) monitora il livello di sismicità del territorio regionale e i parametri precursori ad essa connessi, attraverso la realizzazione e il monitoraggio continuo di reti di tipo sismometrico, accelerometrico, geodetico e geochimico;
b) promuove indagini ed analisi di microzonazione sismica per la valutazione degli effetti locali nei centri urbani e sugli edifici strategici e rilevanti ai sensi del regolamento di cui all’articolo 104 della l.r. 65/2014;(13)

Lettera così sostituita con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 3.

c) promuove indagini, analisi e studi di valutazione della vulnerabilità ed esposizione sismica dei centri urbani per la valutazione del rischio sismico e, in particolare, indagini e verifiche sismiche sugli edifici strategici e rilevanti individuati ai sensi del regolamento di cui all’articolo 181 della l.r. 65/2014.(13)

Lettera così sostituita con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 3.

Art. 3 bis
1. Per lo svolgimento coordinato delle attività di studio, controllo e riduzione del rischio sismico, è istituito il Comitato tecnico scientifico, di seguito denominato “CTS”, quale organismo tecnico consultivo della Giunta regionale e delle strutture regionali competenti in materia di rischio sismico.
2. Il CTS, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:
a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sismica, in qualità di coordinatore, o suo delegato;
b) i funzionari titolari di posizione organizzativa della struttura regionale competente in materia di sismica;
c) un rappresentante del Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell’Università degli studi di Firenze, con specifiche competenze in ambito di prevenzione del rischio sismico, designato dal direttore del dipartimento;
d) un rappresentante del Dipartimento di architettura dell’Università degli studi di Firenze, con specifiche competenze in ambito di prevenzione del rischio sismico, designato dal direttore del dipartimento;
e) due rappresentanti del Dipartimento di ingegneria civile ed industriale dell’Università degli studi di Pisa, con specifiche competenze in ambito di prevenzione del rischio sismico, designati dal direttore del dipartimento;
f) due rappresentanti della Federazione regionale degli Ordini degli ingegneri della Toscana, di cui il Presidente e un membro designato dal Consiglio della Federazione stessa, o loro delegati;
g) il presidente della Federazione regionale degli Ordini degli architetti della Toscana, o suo delegato.
3. I direttori dei dipartimenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), provvedono alla designazione di un membro supplente per ciascun rappresentante designato che partecipa alle riunioni del CTS in caso di impedimento di tale rappresentante.
4. Quando sono poste all'ordine del giorno tematiche inerenti a questioni geologiche, il CTS è integrato da:
a) il presidente del centro di geotecnologie dell’Università degli studi di Siena, o suo delegato;
b) il presidente dell'Ordine dei geologi della Toscana o suo delegato.
5. Le funzioni di segretario del CTS sono svolte dal funzionario titolare di posizione organizzativa della struttura regionale competente in materia di sismica della sede di Firenze. Nel corso della prima seduta il CTS approva il regolamento interno per lo svolgimento delle attività di competenza e le relative modalità di funzionamento.
6. Il CTS può avvalersi della collaborazione a titolo gratuito di esperti di elevata esperienza tecnica e scientifica nell’ambito dell’ingegneria strutturale, con particolare riferimento all’ingegneria antisismica, di volta in volta individuati dal CTS stesso.
7. La partecipazione al CTS da parte dei membri di cui ai commi 2, 3 e 4 è gratuita e non comporta oneri per la Regione.
Art. 4
- Documento conoscitivo del rischio sismico
1. Con cadenza triennale, sulla base dell’attività di studio, analisi e ricerca di cui all’articolo 3, la Giunta regionale approva un documento conoscitivo sul rischio sismico.
Art. 5
- Programmazione delle attività e degli interventi di prevenzione del rischio sismico(16)

Articolo così sostituito con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 6.

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), il piano ambientale ed energetico regionale (PAER), in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del piano regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), individua gli obiettivi specifici e le tipologie di intervento necessarie in materia di riduzione e prevenzione del rischio sismico della Regione.
2. Ai fini dell’attuazione della politica di riduzione e prevenzione del rischio sismico di cui al comma 1, la Giunta regionale approva annualmente il documento operativo per la prevenzione sismica, di seguito denominato “DOPS”, che indica gli obiettivi operativi, le attività da svolgere con le risorse stanziate, le modalità di intervento ed il relativo quadro finanziario.
3. Il DOPS è elaborato tenuto conto del documento conoscitivo del rischio sismico di cui all’articolo 4 e degli indirizzi forniti dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), aggiornato secondo le modalità previste dall’articolo 9 della l.r. 1/2015 stessa, in merito:
a) alla definizione dei criteri di priorità per l’individuazione dei comuni ove eseguire le attività di indagini conoscitive di pericolosità sismica, di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio e gli interventi di prevenzione sismica, anche in ragione della classificazione effettuata ai sensi dell’articolo 158 della l.r. 65/2014;
b) alla definizione di criteri di assegnazione dei contributi per gli interventi di cui all’articolo 2;
c) alla definizione di criteri e indirizzi per l’individuazione delle iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle problematiche sul rischio sismico attraverso l’informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, nonché per la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore;
d) all’elaborazione del programma per lo svolgimento delle indagini e degli studi necessari per la sperimentazione di tecniche d’intervento, con la collaborazione delle università e degli enti di ricerca.
Art. 5 bis
- Trasmissione degli esiti delle verifiche tecniche(1)

Articolo inserito con l.r. 31 gennaio 2012, n. 4, art. 8.

1. Le verifiche tecniche effettuate ai sensi del punto 2.3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), sugli edifici di interesse strategico e rilevante, sono trasmesse a cura dei proprietari degli edifici medesimi, alla struttura regionale competente.
2. La trasmissione di cui al comma 1, è effettuata:
a) in via telematica dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dalle imprese);
b) in via telematica o con modalità cartacea dalle persone fisiche.
3. La trasmissione in via telematica di cui al comma 2, avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale.
Art. 6
- Norma finanziaria
1. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PAER (5)

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 124.

di cui alla l.r. 14/2007 .
2. Per il biennio 2010 – 2011 tali risorse sono stimate annualmente in euro 2.415.000,00, cui si fa fronte per euro 1.377.000,00 con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 422 (Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - Spese correnti), e per euro 1.038.000,00 con gli stanziamenti della UPB 421 (Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - Spese di investimento) del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011.
3. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011, è apportata la seguente variazione per sola competenza:
Anno 2010
In diminuzione
UPB 743 (Fondi – Spese di investimento) per euro 2.152.000,00
UPB 432 (Azioni di sistema per la tutela dell’ambiente – Spese correnti) per euro 25.000,00
In aumento
UPB 422 (Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico – Spese correnti) per euro 1.377.000,00
UPB 421 (Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico – Spese di investimento) per euro 800.000,00
Anno 2011
In diminuzione
UPB 743 (Fondi – Spese di investimento) per euro 2.152.000,00
In aumento
UPB 422 (Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico – Spese correnti) per euro 1.352.000,00
UPB 421 (Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico – Spese di investimento) per euro 800.000,00.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 31 gennaio 2012, n. 4 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 122.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 123.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 123.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 124.

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Parole così sostituite conl.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 73.

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Parole soppresse conl.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 73.

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Parole inserite conl.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 56 .

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Visto così sostituito con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.