Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57
Trasferimento dal (1) patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 21 ottobre 2009
Art. 6
- Monitoraggio e valutazione
1. Trascorso un anno dall’erogazione del contributo, la Giunta regionale trasmette alle competenti commissioni del Consiglio regionale una relazione in cui riferisce sugli interventi di miglioramento della messa in sicurezza e della funzionalità attuati sugli immobili trasferiti, e sull’utilizzazione degli stessi.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.