Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57
Trasferimento dal (1) patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 21 ottobre 2009
Art. 4
- Consegna
1. La consegna dei beni è effettuata dal dirigente regionale competente in materia di patrimonio mediante appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti dei comuni interessati.
2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale a favore dell'ente destinatario dei beni, che provvederà a propria cura e spese nei termini di legge.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.