Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57
Trasferimento dal (1) patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 21 ottobre 2009
Art. 3
- Valutazione dei progetti e determinazione del contributo
1. Trascorso il termine di cui all’articolo 2, comma 1, la Giunta regionale provvede alla valutazione dei progetti presentati dai comuni che hanno dichiarato di accettare l’immobile e alla determinazione del contributo straordinario.
2. Il contributo straordinario è concesso nella quota fissa di euro 500.000,00 per ciascun comune che ha dichiarato di accettare l’immobile e in una quota determinata in base alla valutazione della documentazione presentata, con particolare riferimento alla qualità dei progetti presentati sotto il profilo del miglioramento della messa in sicurezza e della funzionalità. Nella determinazione di tale parte del contributo si tiene particolarmente conto della decisione del comune di continuare ad utilizzare l’immobile nell’interesse della collettività e per finalità di valorizzazione della filiera agro-alimentare e attività ad essa complementari.
3. Lo schema di deliberazione della Giunta regionale relativa alla valutazione dei progetti presentati dai comuni e alla determinazione dei contributi è trasmesso preventivamente alle commissioni consiliari competenti.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le modalità per l’erogazione dei contributi e la rendicontazione del loro utilizzo per le finalità previste dalla legge.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.