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Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 16 ottobre 2009




PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) e z) dello Statuto;


Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura);


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 7 settembre 2009.


considerato quanto segue:


1. La scelta di prevedere che gli incentivi finanziari regionali in questo settore possano riguardare anche i pescatori che esercitano l’attività nelle acque interne comporta la necessità di modificare il titolo della legge;


2. La disciplina prevista dalla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale) ha individuato nel piano agricolo regionale (PAR) lo strumento programmatorio unitario che realizza politiche economiche agricole e di sviluppo rurale indicate nel programma regionale di sviluppo (PRS) e nel documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEF) nel rispetto degli indirizzi di politica agricola comunitaria e nazionale e in linea con il criterio della gestione flessibile delle risorse finanziarie(articolo 2 della citata legge). Con questa scelta il legislatore regionale ha inteso perseguire una politica organica degli interventi nel settore agricolo e rurale e superare il sistema di distinti piani di settore. In coerenza con tale scelta si rende pertanto necessario modificare la disciplina della programmazione attualmente vigente nel settore della pesca al fine di ricondurre anche gli interventi a sostegno della pesca all’interno del PAR;


3. La previsione degli interventi a sostegno della pesca in una specifica sezione del PAR comporta la necessità di rivedere il contenuto del programma regionale per la pesca e l’acquacoltura. Nella vigente normativa infatti, il citato programma costituisce lo strumento sia per gestire gli interventi finanziari sia per definire le misure di sostenibilità dello “sforzo di pesca”. Con la scelta effettuata di ricondurre anche gli interventi a sostegno della pesca all’interno del PAR si è quindi separata la parte finanziaria, la cui definizione viene rinviata al PAR, da quella di disciplina delle misure di sostenibilità;


4. L’attività di pescaturismo e l’attività di ittiturismo sono, ai sensi della normativa statale, attività connesse a quelle di pesca. Al fine di sviluppare opportunità occupazionali e incentivare la multifunzionalità nel settore e per dare certezza giuridica agli operatori del settore che intendono esercitare queste attività connesse, si rende necessario individuare una disciplina regionale per lo svolgimento di tali attività, in particolare in relazione ai procedimenti, alle competenze amministrative e alle modalità di esercizio dell’attività;


5. La necessità di avere in questo settore un organismo più tecnico-specialistico, rende opportuno modificare la composizione nonché il nome della commissione consultiva per la pesca e l’acquacoltura;


6. Le modifiche e le integrazioni apportate rendono necessario rivedere il sistema sanzionatorio, il contenuto del regolamento di attuazione nonché le norme transitorie.


si approva la seguente legge


Art. 1
- Sostituzione del titolo della l.r. 66/2005
1. Il titolo della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura) è sostituito dal seguente:“
Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura
”.
Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 2 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 2 - Competenze della Regione
1. Sono riservate alla Regione le funzioni concernenti:
a) i rapporti con le altre regioni, con lo Stato e con l’Unione europea;
b) la programmazione degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura;
c) la definizione delle regole e dei modi di pesca;
d) il riconoscimento del distretto di pesca;
e) il rilascio dell’autorizzazione alle pesche speciali, alla pesca del novellame e alla pesca per fini scientifici;
f) la definizione di programmi di ricerca nei settori della pesca e dell’acquacoltura da svolgere attraverso le agenzie regionali.
”.
Art. 3
- Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 3 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Competenze degli enti locali
1. E’ competenza delle province quanto non espressamente riservato dalla presente legge alla Regione, ai comuni e alle agenzie regionali. In particolare le province:
a) approvano e trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale i piani annuali provinciali d’intervento nel settore della pesca professionale e dell’acquacoltura in armonia con gli indirizzi impartiti dal piano agricolo regionale (PAR) di cui alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate dal piano stesso;
b) gestiscono i piani provinciali;
c) rilasciano le licenze di pesca nel rispetto dell’articolo 12;
d) esercitano le funzioni amministrative in materia di pescaturismo.
2. I comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di ittiturismo.
”.
Art. 4
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 66/2005 è abrogata.
2. La lettera k) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 66/2005 è sostituita dalla seguente:
k) imprenditore ittico:
1) chi esercita un’attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci e le attività di cui agli articoli 17 e 17 sexies;
2) le cooperative di imprenditori ittici e i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci oppure forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di pesca e di acquacoltura e le attività di cui agli articoli 17 e 17 sexies;
3) sono altresì imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di pesca, di acquacoltura e le attività di cui agli articoli 17 e 17 sexies;
”.
Art. 5
- Abrogazione dell’articolo 6 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 6 della l.r. 66/2005 è abrogato.
Art. 6
- Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 7 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Interventi di sostegno per la pesca professionale e l’acquacoltura
1. Il PAR, di cui all’articolo 2 della l.r. 1/2006, individua gli interventi regionali di incentivazione della pesca professionale, dell’acquacoltura e le attività di cui agli articoli 17 e 17 sexties.
2. Tra gli interventi di cui al comma 1 è compreso il sostegno alla stipula di convenzioni tra soggetti pubblici e le associazioni di categoria o le strutture che ne sono unitaria espressione o consorzi rappresentativi delle locali imprese di pesca.
Art. 7
- Abrogazione dell’articolo 8 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 8 della l.r. 66/2005 è abrogato.
Art. 8
- Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 9 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 9 - Comitato tecnico per la pesca e l’acquacoltura
1. E’ istituito presso la competente struttura della Giunta regionale il comitato tecnico per la pesca e l’acquacoltura, di seguito denominato comitato.
2. Il comitato, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è composto come segue:
a) da un dirigente della direzione generale regionale competente in materia di pesca e acquacoltura o da un suo delegato, che la presiede;
b) da un rappresentante del Consorzio per il Centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata (CIBM);
c) da un rappresentante per ciascuna provincia costiera o nel cui territorio sono situati uno o più impianti di acquacoltura;
d) da un rappresentante per ciascuna associazione di categoria, come definite all’articolo 5, comma 1, lettera l);
e) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) da un rappresentante dell’autorità marittima regionale.
3. Il comitato elabora proposte per la predisposizione nel PAR degli interventi di incentivazione della pesca professionale e dell’acquacoltura ed esprime il parere per il riconoscimento del
distretto di pesca e di acquacoltura.
4. Il funzionamento del comitato è disciplinato da un regolamento interno.
5. La partecipazione al comitato è gratuita.
”.
Art. 9
1. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 66/2005 le parole: “
della Commissione
” sono sostituite dalle seguenti: “
del comitato
”.
Art. 10
1. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 66/2005 le parole: “
di cui all’articolo 6
” sono soppresse.
Art. 11
1. La rubrica dell’articolo 12 della l.r. 66/2005 è sostituita dalla seguente: “
Esercizio della pesca
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 66/2005 le parole: “
previsto dall’articolo 7, comma 8
” sono sostituite dalle seguenti: “
stabilito ai sensi del comma 5 bis
”.
3. Al comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 66/2005 le parole: “
dal programma regionale di cui all’articolo 7
” sono sostituite dalla seguenti: “
dalla Giunta regionale
”.
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 66/2005 è aggiunto il seguente:
5 bis. La Giunta regionale stabilisce, con il regolamento di cui all’articolo 14. comma 1, in relazione alle diverse tipologie di pesca, per ciascuna provincia, il numero massimo delle licenze di pesca concedibili che, alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, non possono, comunque complessivamente superare quelle rilasciate, a quella data, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) alle imprese iscritte nei registri delle imprese di pesca, tenuti dalle capitanerie di porto della Toscana e che risultano in corso di validità. Il numero delle licenze viene adeguato a ogni eventuale ulteriore contingentamento effettuato dal MIPAAF in esecuzione delle disposizioni comunitarie in materia di riduzione dello sforzo di pesca.
”.
5. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 12 della l.r. 66/2005 è aggiunto il seguente:
5 ter. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, sulla base di studi e ricerche, può stabilire:
a) limitazioni temporanee delle attività di pesca per aree determinate;
b) modalità temporanee di utilizzo delle diverse attrezzature di pesca consentite;
c) la delimitazione delle aree marine e aree interne in cui sia possibile esercitare attività di allevamento.
”.
Art. 12
- Inserimento dell’articolo 13 bis nella l.r. 66/2005
1. Dopo l’articolo 13 della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
Art. 13 bis - Modalità di esercizio della pesca professionale, sportiva, subacquea, speciale e a scopi scientifici
1. La pesca professionale è l’attività di pesca esercitata dall’imprenditore ittico. Il regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), definisce le modalità di pesca, gli attrezzi utilizzati e le loro caratteristiche, nonché le taglie minime dei pesci.
2. La pesca sportiva in mare è esercitata senza licenza di pesca. I pescatori sportivi non possono commercializzare il pescato.
3. L’uso del fucile per la pesca subacquea e di attrezzi similari è consentito solo ai maggiori di anni sedici.
4. La pesca del novellame è consentita solo ai fini di ricerca e di sperimentazione in acquacoltura o per il ripopolamento di aree marine o lacustri presenti nel territorio regionale. Per novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie viventi in mare e nelle acque interne non pervenuto alle dimensioni indicate nel regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b). La pesca del novellame è autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale su presentazione di appositi programmi.
5. La pesca di aphia minuta (rossetto) e di spicara smaris (zerro) può essere autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale per periodi e zone definiti.
6. Le autorizzazioni della pesca a scopi scientifici possono essere concesse dalla competente struttura della Giunta regionale, su parere di ARPAT, solo alle università e agli istituti scientifici riconosciuti.
”.
Art. 13
- Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 14 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 14 - Regolamenti di attuazione
1. La Giunta regionale approva:
a) un regolamento per l’attuazione degli articoli 12 e 13;
b) un regolamento per l’attuazione dell’articolo 13 bis che, in particolare, prevede:
1) le norme da osservarsi nell’esercizio della pesca professionale;
2) le norme da osservarsi nell’esercizio della pesca sportiva in mare;
3) le modalità e le cautele per l’esercizio della pesca subacquea;
4) le modalità di pesca speciale;
5) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni della pesca a scopi scientifici.
”.
Art. 14
- Abrogazione dell’articolo 15 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 15 della l.r. 66/2005 è abrogato.
Art. 15
- Abrogazione dell’articolo 16 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 16 della l.r. 66/2005 è abrogato.
Art. 16
- Inserimento della sezione I nel capo III della l.r. 66/2005
1. Nel capo III dopo l’articolo 16 della l.r. 66/2005 è inserita la “
Sezione I - Disciplina delle attività di pescaturismo
”.
Art. 17
- Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 17 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 17 - Pescaturismo
1. Costituisce attività di pescaturismo l’attività esercitata dall’imprenditore ittico singolo o associato in imprese o cooperative, con imbarcazioni da pesca e con l’accoglienza di persone diverse dall’equipaggio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 e per la somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra.
2. Nelle attività di pescaturismo sono ricomprese:
a) l’osservazione dello svolgimento della pesca con i sistemi e gli attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell’imbarcazione usata;
b) lo svolgimento di pesca sportiva mediante l’impiego degli attrezzi da pesca e i relativi limiti;
c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell’ambiente costiero e delle lagune costiere.
”.
Art. 18
- Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 66/2005
1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
Art. 17 bis - Esercizio delle attività di pescaturismo
1. L’imprenditore ittico che intende esercitare l’attività di pescaturismo presenta alla provincia di appartenenza una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), attestante in particolare:
a) il possesso o la detenzione di un’imbarcazione munita di licenza di pesca o di licenza per l’esercizio della pesca subacquea professionale o di un’imbarcazione iscritta nel registro navale alla quinta categoria;
b) l’eventuale offerta di ristorazione a bordo o a terra per le persone imbarcate;
c) il possesso dell’autorizzazione all’esercizio di pescaturismo rilasciata dalla capitaneria di porto, ai sensi della normativa statale vigente;
d) la principalità dell’attività di pesca rispetto all’attività di pescaturismo, come indicato all’articolo 17 ter;
e) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa per il personale imbarcato;
f) di aver stipulato una polizza assicurativa per le persone accolte a bordo.
2. La modulistica per la presentazione della dichiarazione è approvata dal dirigente della competente struttura regionale.
3. L’imprenditore ittico tiene un registro sul quale sono annotate le persone imbarcate, nonché il tempo dedicato alle attività di pescaturismo.
Art. 19
- Inserimento dell’articolo 17 ter nella l.r. 66/2005
1. Dopo l’articolo 17 bis della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
Art. 17 ter - Rapporto di principalità
1. Il rapporto di principalità si intende realizzato quando il tempo dedicato all’esercizio della pesca è prevalente rispetto a quello derivante dall’esercizio delle attività di pescaturismo.
2. La principalità è dimostrata dall’imprenditore ittico con le annotazioni sul registro delle persone imbarcate ai fini di pescaturismo di cui all’articolo 17 bis, comma 3.
”.
Art. 20
- Inserimento dell’articolo 17 quater nella l.r. 66/2005
1. Dopo l’articolo 17 ter della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
Art. 17 quater - Limiti e modalità di esercizio dell’attività di pescaturismo
1. L’attività di pescaturismo viene effettuata con:
a) imbarcazioni munite di licenza di pesca costiera locale, piccola pesca, con l’utilizzo degli attrezzi previsti dalla licenza;
b) imbarcazioni a disposizione dei pescatori subacquei professionali o iscritte nel registro navale alla quinta categoria.
2. Le attività di pescaturismo sono svolte con sistemi di pesca professionale previsti nella prescritta
licenza di pesca o con attrezzi previsti per la pesca sportiva.
3. Per le imbarcazioni munite di licenza di pesca riportanti sistemi a traino l’attività di pescaturismo, con l’utilizzo di attrezzi da pesca professionale, deve essere svolta nei tempi e nei luoghi permessi dalla normativa vigente in materia di pesca professionale con le seguenti modalità:
a) può essere effettuata una sola cala giornaliera della durata di due ore e deve essere comunicata, anche preventivamente, alla capitaneria di porto l’inizio e la fine della cala;
b) può essere effettuata anche nei giorni festivi, fatti salvi il rispetto dei contratti di lavoro degli operatori imbarcati e del loro diritto al riposo, a condizione che l’imprenditore provveda al recupero dei giorni di riposo con la sosta in banchina dell’imbarcazione. L’uscita di pescaturismo nei giorni festivi o sabato deve essere comunicata alla capitaneria di porto;
c) può essere effettuata la pesca sportiva anche nei periodi non consentiti alla pesca a strascico. In questo caso i sistemi a traino devono essere sbarcati o sigillati prima dell’inizio delle attività di pescaturismo, previa comunicazione alla capitaneria di porto senza recupero delle giornate di fermo pesca.
4. Le unità adibite all’esercizio di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, oppure, in caso di necessità, in altro porto. E’ possibile derogare qualora le attività di pescaturismo sono incluse in un pacchetto turistico o comunque espressamente specificato nell’offerta turistica.
5. Il numero massimo di persone imbarcabili oltre a quelle dell’equipaggio è stabilita nell’autorizzazione della capitaneria di porto e comunque non può essere superiore a dodici. E’ autorizzato l’imbarco di minori di anni quattordici se accompagnati da persone di età superiore ad anni diciotto.
6. Le attività di pescaturismo sono svolte anche nei giorni festivi in ore diurne e in ore notturne.
”.
Art. 21
- Inserimento dell’articolo 17 quinquies nella l.r. 66/2005
1. Dopo l’articolo 17 quater della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
Art. 17 quinquies - Somministrazione alimenti e bevande a bordo o a terra
1. La somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra è soggetta alle disposizioni del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
2. Gli alimenti somministrati devono essere in prevalenza provenienti dalla pesca del soggetto autorizzato.
3. Per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande a terra non è consentito l’utilizzo di strutture fisse.
”.
Art. 22
- Inserimento della sezione II nel capo III della l.r. 66/2005
1. Nel capo III dopo l’articolo 17 quinquies della l.r. 66/2005 è inserita la “
Sezione II - Disciplina dell’ittiturismo
”.
Art. 23
- Inserimento dell’articolo 17 sexies nella l.r. 66/2005
1. Dopo l’articolo 17 quinquies della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
Art. 17 sexies - Ittiturismo
1. Nelle attività di ittiturismo sono ricomprese le attività di ospitalità, somministrazione di alimenti e bevande, servizi ricreativi, culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici,
delle risorse della pesca e dell’acquacoltura, valorizzando gli aspetti socio-culturali del settore, esercitate dall’imprenditore ittico.
”.
Art. 24
- Inserimento dell’articolo 17 septies nella l.r. 66/2005
1. Dopo l’articolo 17 sexies della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
Art. 17 septies - Esercizio dell’ittiturismo
1. L’imprenditore ittico che intende esercitare l’attività di ittiturismo presenta al comune di appartenenza tramite lo sportello unico delle attività produttive (SUAP), di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990 attestante in particolare:
a) la principalità dell’attività di pesca rispetto all’attività di ittiturismo così come indicato all’articolo 17 octies;
b) il titolo di proprietà o di disponibilità dei beni adibiti all’attività di ittiturismo e nel caso di edifici la loro conformità alle norme edilizie e igienico-sanitarie previste;
c) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa.
2. Il comune comunica alla provincia le dichiarazioni ricevute.
3. La modulistica per la presentazione della dichiarazione è approvata dal dirigente della competente struttura regionale.
4. L’imprenditore ittico tiene un registro riportante le ore dedicate all’attività di ittiturismo e quelle dedicate all’attività di pesca.
”.
Art. 25
- Inserimento dell’articolo 17 octies nella l.r. 66/2005
1. Dopo l’articolo 17 septies della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
Art. 17 octies - Rapporto di principalità
1. Il rapporto di principalità si intende realizzato quando il tempo dedicato all’esercizio della pesca è prevalente rispetto a quello dedicato all’esercizio dell’attività di ittiturismo.
2. La principalità è dimostrata dall’imprenditore ittico con l’annotazione sul registro di cui all’articolo 17 septies, comma 4, delle ore dedicate all’attività di ittiturismo.
Art. 26
1. Dopo l’articolo 17 octies della l.r. 66/2006 è inserito il seguente:
Art. 17 nonies - Limiti e modalità di esercizio dell’ittiturismo
1. L’attività di ospitalità è esercitata, fino a un massimo di dodici posti letto, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore ittico.
2. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata utilizzando immobili di proprietà dell’imprenditore ittico o nella disponibilità dello stesso, sia in locali chiusi che in spazi aperti. Possono essere usate dall’imprenditore ittico anche strutture galleggianti fisse specificamente attrezzate per la somministrazione di alimenti e bevande. Il limite massimo è di trenta coperti.
3. Per le cooperative, le società e i consorzi di pescatori e di acquacoltori, l’attività di ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande fino a dodici persone può essere svolta in immobili di proprietà o in strutture nella disponibilità di ciascuno dei soci proprietari di una licenza di pesca, mentre l’esclusiva somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta in immobili di proprietà o in strutture nella disponibilità della cooperativa, della società o del consorzio con trenta coperti per socio proprietario di licenza di pesca e comunque fino a un massimo di trecento coperti
in un unico locale. Per la sola somministrazione di alimenti e bevande possono essere usate imbarcazioni e strutture galleggianti anche fisse specificamente attrezzate.
4. Qualora l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata dall’imprenditore ittico congiuntamente a quella di ospitalità è consentito, purché sia disponibile uno spazio comune e limitatamente al numero di ospiti che pernottano, l’uso della cucina dell’abitazione.
5. Per la somministrazione di alimenti e bevande l’imprenditore ittico deve usare in prevalenza prodotti aziendali o comunque prodotti reperiti presso aziende ittiche e agricole regionali.
6. La somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alle disposizioni del d.p.g.r. 40/R/2006.
7. I servizi ricreativi e culturali sono esercitati con l’utilizzo di immobili di proprietà o di strutture nella disponibilità dell’imprenditore ittico nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza e sulle norme igienico-sanitarie.
”.
Art. 27
- Abrogazione dell’articolo 18 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 18 della l.r. 66/2005 è abrogato.
Art. 28
- Abrogazione dell’articolo 19 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 19 della l.r. 66/2005 è abrogato.
Art. 29
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 66/2005 dopo le parole: “
alle province
” sono aggiunte le seguenti: “
salvo quanto previsto al comma 1 bis.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 66/2005 è aggiunto il seguente:
1 bis. La vigilanza sull’applicazione della sezione II del capo III della presente legge è affidata, oltre che ai soggetti a ciò preposti dalla legislazione statale vigente, ai comuni.
”.
Art. 30
- Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 21 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 21 - Sanzioni amministrative
1. Si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi esercitando la pesca professionale pesca quantità superiori a quelle autorizzate per ciascuna specie dal regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b);
b) sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00 per chi esercita la pesca professionale con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti vietati o non espressamente permessi dal regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b);
c) sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 in caso di commercio del pescato da parte di soggetti diversi dai pescatori professionali;
d) sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la pesca sportiva in violazione di quanto disposto dal regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b);
e) sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per chi esercita la pesca subacquea in violazione di quanto disposto dal regolamento di cui all’articolo 14. comma 1, lettera b);
f) sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi esercita la pesca professionale in violazione di quanto stabilito ai sensi dell’articolo 12, comma 5 ter;
g) sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00 per chi esercita le attività di pescaturismo e di ittiturismo in violazione degli articoli 17 bis, 17 septies;
h) sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00 per la violazione degli articoli 17 quater, 17 quinquies e 17 novies
(1)

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 50.

;
i) sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi esercita la pesca e il commercio del novellame in violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b);
j) sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi esercita la pesca a fini scientifici in violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b).
2. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
3. Gli enti competenti all’irrogazione delle sanzioni per la violazione delle norme della presente legge e all’introito delle somme riscosse sono le province rispettivamente competenti sulla fascia marina antistante il loro territorio, salvo l’irrogazione e l’introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17 septies e 17 nonies che spetta ai comuni.
”.
Art. 31
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 66/2005 le parole: “
dell’articolo 6 con particolare riferimento a quelli svolti tramite convenzioni con le associazioni di categoria
” sono sostituite con: “
dell’articolo 7
”.
Art. 32
- Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 24 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 24 - Norma finanziaria
1. Gli interventi di cui all’articolo 7 sono finanziati, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PAR di cui all’articolo 2 della l.r. 1/2006.
”.
Art. 33
- Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 25 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 25 - Disposizioni transitorie e finali
1. L’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 13 bis della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 14.
2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 14 cessano di avere applicazione le disposizioni normative che regolano gli stessi oggetti della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi.
3. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni statali vigenti.
”.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 50.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.