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Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 16 ottobre 2009




PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) e z) dello Statuto;


Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura);


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 7 settembre 2009.


considerato quanto segue:


1. La scelta di prevedere che gli incentivi finanziari regionali in questo settore possano riguardare anche i pescatori che esercitano l’attività nelle acque interne comporta la necessità di modificare il titolo della legge;


2. La disciplina prevista dalla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale) ha individuato nel piano agricolo regionale (PAR) lo strumento programmatorio unitario che realizza politiche economiche agricole e di sviluppo rurale indicate nel programma regionale di sviluppo (PRS) e nel documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEF) nel rispetto degli indirizzi di politica agricola comunitaria e nazionale e in linea con il criterio della gestione flessibile delle risorse finanziarie(articolo 2 della citata legge). Con questa scelta il legislatore regionale ha inteso perseguire una politica organica degli interventi nel settore agricolo e rurale e superare il sistema di distinti piani di settore. In coerenza con tale scelta si rende pertanto necessario modificare la disciplina della programmazione attualmente vigente nel settore della pesca al fine di ricondurre anche gli interventi a sostegno della pesca all’interno del PAR;


3. La previsione degli interventi a sostegno della pesca in una specifica sezione del PAR comporta la necessità di rivedere il contenuto del programma regionale per la pesca e l’acquacoltura. Nella vigente normativa infatti, il citato programma costituisce lo strumento sia per gestire gli interventi finanziari sia per definire le misure di sostenibilità dello “sforzo di pesca”. Con la scelta effettuata di ricondurre anche gli interventi a sostegno della pesca all’interno del PAR si è quindi separata la parte finanziaria, la cui definizione viene rinviata al PAR, da quella di disciplina delle misure di sostenibilità;


4. L’attività di pescaturismo e l’attività di ittiturismo sono, ai sensi della normativa statale, attività connesse a quelle di pesca. Al fine di sviluppare opportunità occupazionali e incentivare la multifunzionalità nel settore e per dare certezza giuridica agli operatori del settore che intendono esercitare queste attività connesse, si rende necessario individuare una disciplina regionale per lo svolgimento di tali attività, in particolare in relazione ai procedimenti, alle competenze amministrative e alle modalità di esercizio dell’attività;


5. La necessità di avere in questo settore un organismo più tecnico-specialistico, rende opportuno modificare la composizione nonché il nome della commissione consultiva per la pesca e l’acquacoltura;


6. Le modifiche e le integrazioni apportate rendono necessario rivedere il sistema sanzionatorio, il contenuto del regolamento di attuazione nonché le norme transitorie.


si approva la seguente legge



Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 50.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.