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Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 16 ottobre 2009

Art. 8
- Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 9 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 9 - Comitato tecnico per la pesca e l’acquacoltura
1. E’ istituito presso la competente struttura della Giunta regionale il comitato tecnico per la pesca e l’acquacoltura, di seguito denominato comitato.
2. Il comitato, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è composto come segue:
a) da un dirigente della direzione generale regionale competente in materia di pesca e acquacoltura o da un suo delegato, che la presiede;
b) da un rappresentante del Consorzio per il Centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata (CIBM);
c) da un rappresentante per ciascuna provincia costiera o nel cui territorio sono situati uno o più impianti di acquacoltura;
d) da un rappresentante per ciascuna associazione di categoria, come definite all’articolo 5, comma 1, lettera l);
e) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) da un rappresentante dell’autorità marittima regionale.
3. Il comitato elabora proposte per la predisposizione nel PAR degli interventi di incentivazione della pesca professionale e dell’acquacoltura ed esprime il parere per il riconoscimento del
distretto di pesca e di acquacoltura.
4. Il funzionamento del comitato è disciplinato da un regolamento interno.
5. La partecipazione al comitato è gratuita.
”.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 50.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.