Menù di navigazione

Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 16 ottobre 2009

Art. 3
- Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 3 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Competenze degli enti locali
1. E’ competenza delle province quanto non espressamente riservato dalla presente legge alla Regione, ai comuni e alle agenzie regionali. In particolare le province:
a) approvano e trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale i piani annuali provinciali d’intervento nel settore della pesca professionale e dell’acquacoltura in armonia con gli indirizzi impartiti dal piano agricolo regionale (PAR) di cui alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate dal piano stesso;
b) gestiscono i piani provinciali;
c) rilasciano le licenze di pesca nel rispetto dell’articolo 12;
d) esercitano le funzioni amministrative in materia di pescaturismo.
2. I comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di ittiturismo.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 50.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.