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Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 16 ottobre 2009

Art. 29
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 66/2005 dopo le parole: “
alle province
” sono aggiunte le seguenti: “
salvo quanto previsto al comma 1 bis.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 66/2005 è aggiunto il seguente:
1 bis. La vigilanza sull’applicazione della sezione II del capo III della presente legge è affidata, oltre che ai soggetti a ciò preposti dalla legislazione statale vigente, ai comuni.
”.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 50.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.