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Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 16 ottobre 2009

Art. 26
1. Dopo l’articolo 17 octies della l.r. 66/2006 è inserito il seguente:
Art. 17 nonies - Limiti e modalità di esercizio dell’ittiturismo
1. L’attività di ospitalità è esercitata, fino a un massimo di dodici posti letto, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore ittico.
2. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata utilizzando immobili di proprietà dell’imprenditore ittico o nella disponibilità dello stesso, sia in locali chiusi che in spazi aperti. Possono essere usate dall’imprenditore ittico anche strutture galleggianti fisse specificamente attrezzate per la somministrazione di alimenti e bevande. Il limite massimo è di trenta coperti.
3. Per le cooperative, le società e i consorzi di pescatori e di acquacoltori, l’attività di ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande fino a dodici persone può essere svolta in immobili di proprietà o in strutture nella disponibilità di ciascuno dei soci proprietari di una licenza di pesca, mentre l’esclusiva somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta in immobili di proprietà o in strutture nella disponibilità della cooperativa, della società o del consorzio con trenta coperti per socio proprietario di licenza di pesca e comunque fino a un massimo di trecento coperti
in un unico locale. Per la sola somministrazione di alimenti e bevande possono essere usate imbarcazioni e strutture galleggianti anche fisse specificamente attrezzate.
4. Qualora l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata dall’imprenditore ittico congiuntamente a quella di ospitalità è consentito, purché sia disponibile uno spazio comune e limitatamente al numero di ospiti che pernottano, l’uso della cucina dell’abitazione.
5. Per la somministrazione di alimenti e bevande l’imprenditore ittico deve usare in prevalenza prodotti aziendali o comunque prodotti reperiti presso aziende ittiche e agricole regionali.
6. La somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alle disposizioni del d.p.g.r. 40/R/2006.
7. I servizi ricreativi e culturali sono esercitati con l’utilizzo di immobili di proprietà o di strutture nella disponibilità dell’imprenditore ittico nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza e sulle norme igienico-sanitarie.
”.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 50.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.