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Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 16 ottobre 2009

Art. 25
- Inserimento dell’articolo 17 octies nella l.r. 66/2005
1. Dopo l’articolo 17 septies della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
Art. 17 octies - Rapporto di principalità
1. Il rapporto di principalità si intende realizzato quando il tempo dedicato all’esercizio della pesca è prevalente rispetto a quello dedicato all’esercizio dell’attività di ittiturismo.
2. La principalità è dimostrata dall’imprenditore ittico con l’annotazione sul registro di cui all’articolo 17 septies, comma 4, delle ore dedicate all’attività di ittiturismo.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 50.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.