Menù di navigazione

Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 16 ottobre 2009

Art. 20
- Inserimento dell’articolo 17 quater nella l.r. 66/2005
1. Dopo l’articolo 17 ter della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
Art. 17 quater - Limiti e modalità di esercizio dell’attività di pescaturismo
1. L’attività di pescaturismo viene effettuata con:
a) imbarcazioni munite di licenza di pesca costiera locale, piccola pesca, con l’utilizzo degli attrezzi previsti dalla licenza;
b) imbarcazioni a disposizione dei pescatori subacquei professionali o iscritte nel registro navale alla quinta categoria.
2. Le attività di pescaturismo sono svolte con sistemi di pesca professionale previsti nella prescritta
licenza di pesca o con attrezzi previsti per la pesca sportiva.
3. Per le imbarcazioni munite di licenza di pesca riportanti sistemi a traino l’attività di pescaturismo, con l’utilizzo di attrezzi da pesca professionale, deve essere svolta nei tempi e nei luoghi permessi dalla normativa vigente in materia di pesca professionale con le seguenti modalità:
a) può essere effettuata una sola cala giornaliera della durata di due ore e deve essere comunicata, anche preventivamente, alla capitaneria di porto l’inizio e la fine della cala;
b) può essere effettuata anche nei giorni festivi, fatti salvi il rispetto dei contratti di lavoro degli operatori imbarcati e del loro diritto al riposo, a condizione che l’imprenditore provveda al recupero dei giorni di riposo con la sosta in banchina dell’imbarcazione. L’uscita di pescaturismo nei giorni festivi o sabato deve essere comunicata alla capitaneria di porto;
c) può essere effettuata la pesca sportiva anche nei periodi non consentiti alla pesca a strascico. In questo caso i sistemi a traino devono essere sbarcati o sigillati prima dell’inizio delle attività di pescaturismo, previa comunicazione alla capitaneria di porto senza recupero delle giornate di fermo pesca.
4. Le unità adibite all’esercizio di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, oppure, in caso di necessità, in altro porto. E’ possibile derogare qualora le attività di pescaturismo sono incluse in un pacchetto turistico o comunque espressamente specificato nell’offerta turistica.
5. Il numero massimo di persone imbarcabili oltre a quelle dell’equipaggio è stabilita nell’autorizzazione della capitaneria di porto e comunque non può essere superiore a dodici. E’ autorizzato l’imbarco di minori di anni quattordici se accompagnati da persone di età superiore ad anni diciotto.
6. Le attività di pescaturismo sono svolte anche nei giorni festivi in ore diurne e in ore notturne.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 50.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.