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Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 16 ottobre 2009

Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 2 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 2 - Competenze della Regione
1. Sono riservate alla Regione le funzioni concernenti:
a) i rapporti con le altre regioni, con lo Stato e con l’Unione europea;
b) la programmazione degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura;
c) la definizione delle regole e dei modi di pesca;
d) il riconoscimento del distretto di pesca;
e) il rilascio dell’autorizzazione alle pesche speciali, alla pesca del novellame e alla pesca per fini scientifici;
f) la definizione di programmi di ricerca nei settori della pesca e dell’acquacoltura da svolgere attraverso le agenzie regionali.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 50.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.