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Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 16 ottobre 2009

Art. 13
- Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 14 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 14 - Regolamenti di attuazione
1. La Giunta regionale approva:
a) un regolamento per l’attuazione degli articoli 12 e 13;
b) un regolamento per l’attuazione dell’articolo 13 bis che, in particolare, prevede:
1) le norme da osservarsi nell’esercizio della pesca professionale;
2) le norme da osservarsi nell’esercizio della pesca sportiva in mare;
3) le modalità e le cautele per l’esercizio della pesca subacquea;
4) le modalità di pesca speciale;
5) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni della pesca a scopi scientifici.
”.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 50.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.