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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione ;


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); (8)

Parole così sostituite con l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, art. 27.



Visto l’articolo 63, comma 2, dello Statuto regionale;


Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400); (8)

Parole così sostituite con l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, art. 27.



Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento “UE” 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); (9)

Parole aggiunte con l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, art. 27.



Vista la legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009); (9)

Parole aggiunte con l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, art. 27.



Considerato quanto segue:


1. - 12. Abrogati. (10)

Numero abrogato con l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, art. 27.



13. Per organizzare sul territorio regionale l’attività dei soggetti titolari di dati statistici del territorio, in modo da realizzare la produzione di statistiche ufficiali a livello regionale e locale, la legge istituisce il sistema statistico regionale coordinato con il sistema informativo regionale di cui alla l.r. 57/2024 (8)

Parole così sostituite con l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, art. 27.

.


13 bis. La legge specifica e dettaglia le funzioni dell’ufficio di statistica della Regione, nel rispetto ed in attuazione del d.lgs. 322/1989. (11)

Numero inserito con l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, art. 27.



14. Per applicare anche in campo statistico il principio di sussidiarietà, la legge declina il funzionamento del sistema statistico regionale all’interno della Rete telematica regionale toscana, riaffermando, tra i soggetti del suddetto sistema l’inesistenza di qualunque vincolo gerarchico o di subordinazione.


15. Per concorrere all’attività del sistema statistico nazionale, la legge disciplina l’organizzazione dell’attività di rilevazione, analisi e diffusione dei dati statistici da parte della Regione e, nel rispetto della normativa statale, favorisce l’attività di statistica da parte degli enti locali, anche in forma associata.


16. Per razionalizzare gli strumenti programmatori regionali, la legge riconduce il programma statistico regionale a componente specializzata del programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza.


17. Per lo svolgimento di funzioni di supporto consulenziale ed informativo alle amministrazioni, la legge prevede la possibilità di istituire specifici centri di competenza regionali con soggetti pubblici e privati.


18. Per lo scambio di conoscenze e di informazioni relative a sperimentazioni di interesse pubblico, la legge prevede la facoltà di avviare forme di collaborazione con operatori economici.


19. Per raggiungere l’efficacia e migliorare l’efficienza dell’azione della pubblica amministrazione, sia nell’attività dei singoli enti, sia nelle attività che vedono coinvolti più enti, anche di tipo diverso, attraverso specifici processi di semplificazione, la legge ottimizza e fa convergere gli investimenti per l’innovazione tecnologica e i sistemi informativi.


Si approva la seguente legge

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 – Art. 4
CAPO II
Misure per l’amministrazione digitale
Art. 5 - Art. 14
CAPO III
Sistema informativo regionale
Art. 15 – Art. 27
CAPO IV
Sistema statistico regionale
Art. 28
Ordinamento del sistema statistico regionale
1. E’ istituito il sistema statistico regionale, di seguito denominato SISTAR, del quale fanno parte:
a) l’articolazione organizzativa della Regione di cui all’articolo 31;
b) gli uffici di statistica singoli o associati dei comuni, delle province, della città metropolitana, delle comunità montane, delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, mediante apposita convenzione, ogni altro ufficio di statistica facente parte del sistema statistico nazionale e operante sul territorio regionale, di cui agli articoli 2 e 3 Sito esternodel d. lgs. 322/1989 .
2. Le forme organizzative della Rete telematica regionale toscana, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009) (12)

Parole così sostituite con l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, art. 28.

, definiscono le modalità attuative e di funzionamento del SISTAR.
Art. 29
Compiti del sistema statistico regionale
1. Nel quadro delle attività svolte da parte del sistema informativo regionale, il SISTAR fornisce l’informazione statistica ufficiale del territorio regionale e i suoi prodotti statistici sono parte del patrimonio informativo regionale e costituiscono produzione statistica ufficiale regionale.
2. Nell’ambito della normativa statale, il SISTAR, mediante le strutture di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b), concorre allo svolgimento delle attività del sistema statistico nazionale e a tal fine:
a) promuove e realizza l’attività di rilevazione, archiviazione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici;
b) costituisce un sistema informativo statistico regionale condiviso ed unitario;
c) sviluppa azioni di ricerca scientifica, di sperimentazione e innovazione nei procedimenti di produzione, elaborazione ed analisi dei dati statistici;
d) opera per la diffusione delle metodologie statistiche presso gli enti locali, singoli o associati, sul territorio regionale;
e) promuove la diffusione della cultura statistica e delle competenze indispensabili per l’accesso e l’utilizzo delle informazioni statistiche ufficiali.
3. La Giunta regionale promuove opportune intese con i soggetti partecipanti al sistema statistico nazionale al fine del coordinamento delle rilevazioni prodotte nell’ambito del SISTAR.
Art. 30
Attività delle strutture e degli uffici di statistica
1. Oltre alle competenze di cui all’Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 322/1989 , l’articolazione organizzativa e gli uffici di statistica dei soggetti di cui all’articolo 28:
a) coordinano, al fine di uniformare l’indirizzo tecnico-metodologico, l'attività statistica dell'amministrazione o ente di appartenenza, nonché degli enti dipendenti dall’amministrazione di appartenenza facenti parte del SISTAR, assicurando l'esercizio unitario della funzione statistica e la validazione dei dati prodotti;
b) validano i dati statistici posti alla base dei documenti di programmazione annuale e pluriennale dell'amministrazione o ente di appartenenza.
Art. 31
Organizzazione dell’attività statistica della Regione Toscana (13)

Articolo così sostituito con l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, art. 29.

1. Le funzioni dell’ufficio di statistica della Regione, di cui all’articolo 5 del d.lgs. 322/1989, sono esercitate dalla struttura individuata ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
2. L'Ufficio di statistica è titolare delle attività statistiche ufficiali della Regione e, oltre alle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 322/1989:
a) garantisce la qualità dei processi statistici e ne valida i risultati;
b) garantisce gli adempimenti previsti dal programma statistico nazionale (PSN);
c) predispone ed aggiorna il programma statistico regionale (PSR);
d) assicura il rispetto delle norme e delle procedure del sistema statistico nazionale (SISTAN);
e) cura i rapporti con l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il raccordo con le istituzioni e le altre autorità statistiche a livello nazionale e il coordinamento con il livello interregionale;
f) promuove l'utilizzo degli archivi amministrativi per finalità statistiche e ne garantisce l'uso corretto a fini conoscitivi, di studio e di programmazione;
g) può accedere a tutte le banche dati dell'amministrazione regionale per le finalità statistiche previste dal PSR e dal PSN;
h) promuove le intese volte a consentire la partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, al SISTAR di cui all'articolo 28;
i) svolge funzioni di raccordo con il SISTAR di cui all'articolo 28, promuovendo lo svolgimento di attività statistiche comuni, comprese la formazione, la condivisione di fonti e metodologie e il riuso di applicativi;
j) coordina le attività statistiche ufficiali dell'amministrazione regionale, raccordandosi con le relative strutture organizzative;
k) provvede all’applicazione di metodologie statistiche di campionamento a supporto del sistema dei controlli di competenza regionale e a supporto delle funzioni di audit;
l) realizza indagini statistiche rilevanti per le esigenze conoscitive dell’amministrazione regionale qualora i dati di interesse non siano disponibili presso il SISTAN;
m) esercita le azioni idonee a ottenere e trattare in modo disaggregato per genere, ove possibile, i dati contenuti nei registri, indagini statistiche o altri sistemi informativi disciplinati dalla presente legge;
n) approfondisce e studia i risultati delle rilevazioni previste nel PSN e PSR, anche in collaborazione con l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e con le università degli studi toscane;
o) pubblica e diffonde le informazioni statistiche prodotte dalla Regione;
p) partecipa alla definizione e allo sviluppo del SISTAR e dei vari osservatori regionali.
3. La Giunta regionale approva il PSR ed i relativi aggiornamenti. Il PSR:
a) pianifica le attività statistiche ufficiali della Regione;
b) è predisposto con cadenza triennale, ed è aggiornato annualmente;
c) identifica le attività statistiche obbligatorie per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 33.
4. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 196/2003, il dirigente preposto all'Ufficio regionale di statistica agisce in qualità di delegato del titolare per il trattamento dei dati personali per gli scopi statistici previsti nel PSR.
Art. 32
Trattamento dei dati personali e segreto statistico
1. Il trattamento dei dati compresi nelle rilevazioni statistiche è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Sito esternod.lgs. 196/2003 , dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo) e relativo regolamento di attuazione.
2. Agli addetti alle strutture che svolgono attività statistica si applicano le norme per la tutela del segreto statistico.
Art. 33
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del d.lgs. 322/1989, le pubbliche amministrazioni, gli enti ed organismi pubblici e privati, nonché le persone fisiche, forniscono i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni concernenti:
a) le informazioni statistiche ufficiali delle rilevazioni, dei progetti e delle elaborazioni di interesse regionale e locale affidati al SISTAR;
b) le priorità in relazione alle indagini e alle analisi statistiche da effettuare a livello regionale, nonché le specifiche risorse finanziarie da destinare alle medesime.
2. Nel quadro della normativa vigente, la Giunta regionale disciplina la trasmissione dei dati e delle notizie di cui al comma 1 tra i diversi soggetti adottando, in via generale, modalità telematiche di trasmissione, secondo quanto previsto dalla presente legge.
3. Per le statistiche di cui al comma 1 aventi ad oggetto di indagine i settori per i quali sono previsti contributi o finanziamenti regionali, gli strumenti per lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi digitali previsti dalla l.r. 57/2024, nonché i relativi atti attuativi della Giunta regionale, possono prevedere la sospensione o la revoca dei finanziamenti nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non adempiono gli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
Art. 34
Accesso ai dati statistici
1. I dati prodotti, elaborati e validati dagli uffici di statistica di cui all’articolo 28 confluiscono nel sistema informativo regionale, fatte salve le competenze in merito al trattamento e alla titolarità degli stessi.
2. La struttura di cui all’articolo 31 consente l’accesso ai propri dati a coloro che ne facciano richiesta, secondo le modalità e i tempi definiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, fatto salvo l’accesso ai dati contenuti nei documenti amministrativi regionali, che resta regolato ai sensi della normativa regionale in materia.
3. I dati statistici sono prodotti nel rispetto del Sito esternodecreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), in modo da garantire l’uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini e per favorire la diffusione di una cultura di genere.
CAPO V
Modifiche alla l.r. 1/2004
Art. 35
Abrogato.
Art. 36 – Art. 38
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 39 – Art. 44
Art. 45
Abrogazione
1. La legge regionale 2 settembre 1992, n. 43 (Istituzione dell’Ufficio di statistica della Regione Toscana) è abrogata.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, art. 28 .

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Articolo così sostituito con l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, art. 29 .

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Articolo così sostituito con l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, art. 30 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.