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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

Art. 15
- Sistema informativo regionale
1. E’ istituito il sistema informativo regionale (di seguito denominato SIR) quale sistema unitario del patrimonio informativo della Regione, degli enti regionali dipendenti, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, e degli altri enti di cui all’articolo 2, al fine di garantire qualità e coerenza nella gestione, analisi dei dati e delle informazioni, degli obiettivi di interesse regionale, senza pregiudizio delle competenze proprie di ciascun soggetto nel trattamento dei propri dati.
2. Il SIR:
a) è costituito dai patrimoni informativi della Regione, degli enti regionali dipendenti, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, e degli altri enti di cui all’articolo 2 che rispondono alle finalità di cui al comma 1, individuati con deliberazione della Giunta regionale;
b) è disciplinato dall’insieme delle regole tecniche che garantiscono l’interoperabilità, confrontabilità e circolarità dei dati e delle informazioni all’interno e verso gli altri livelli istituzionali o territoriali, attraverso l’infrastruttura di rete regionale quale componente del sistema pubblico di connettività previsto dal Sito esternod.lgs 82/2005 e nel rispetto delle regole nazionali sul coordinamento informatico.
3. Per le finalità di cui al comma 1 il SIR:
a) garantisce l’interoperabilità delle sue componenti, attraverso l’infrastruttura di rete regionale e la confrontabilità, l’aggiornamento e l’affidabilità dei dati e delle informazioni che lo costituiscono;
b) è conformato in modo da ricavare e da utilizzare le informazioni determinanti per le funzioni di governo, programmazione, amministrazione e controllo della Regione e degli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale nonché per le funzioni, comprese quelle statistiche di cui al capo IV, inerenti l’assolvimento degli obblighi di informazione verso lo Stato e gli enti ad esso collegati ai sensi della legislazione vigente;
c) valorizza le risorse informative già esistenti sul territorio regionale e ne garantisce la interoperabilità con i sistemi informativi previsti a livello statale, costituendo lo strumento di collaborazione, coordinamento e reciproca informazione con lo Stato, con le regioni e le province autonome, con gli enti pubblici nazionali, con le università e con le istituzioni di cultura e di ricerca e con le associazioni e gli altri soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.