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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 39 – Art. 44
Art. 45
Abrogazione
1. La legge regionale 2 settembre 1992, n. 43 (Istituzione dell’Ufficio di statistica della Regione Toscana) è abrogata.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, art. 28 .

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Articolo così sostituito con l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, art. 29 .

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Articolo così sostituito con l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, art. 30 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.