Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009
Art. 38
- Modifiche all’articolo 17 della l.r. 1/2004 (1)
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 1/2004, è sostituita dalla seguente:
“
b) indica gli obiettivi e le azioni di impulso e sostegno per l'attuazione dell'amministrazione elettronica, per la promozione della società dell' informazione e della conoscenza, della statistica e dell'uso della rete a fini partecipativi;
”.2. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 1/2004, è aggiunto il seguente:
“
2 bis. Dopo lo svolgimento del processo generale di programmazione concertata tra la Regione e gli enti locali, la Giunta regionale prende atto dei programmi locali per la società dell’informazione e della conoscenza dei soggetti aderenti ad RTRT, ne cura il monitoraggio e mette a disposizione di tutti i cittadini i relativi risultati.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.