Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009
Art. 29
- Compiti del sistema statistico regionale
1. Nel quadro delle attività svolte da parte del sistema informativo regionale, il SISTAR fornisce l’informazione statistica ufficiale del territorio regionale e i suoi prodotti statistici sono parte del patrimonio informativo regionale e costituiscono produzione statistica ufficiale regionale.
2. Nell’ambito della normativa statale, il SISTAR, mediante le strutture di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b), concorre allo svolgimento delle attività del sistema statistico nazionale e a tal fine:
a) promuove e realizza l’attività di rilevazione, archiviazione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici;
b) costituisce un sistema informativo statistico regionale condiviso ed unitario;
c) sviluppa azioni di ricerca scientifica, di sperimentazione e innovazione nei procedimenti di produzione, elaborazione ed analisi dei dati statistici;
d) opera per la diffusione delle metodologie statistiche presso gli enti locali, singoli o associati, sul territorio regionale;
e) promuove la diffusione della cultura statistica e delle competenze indispensabili per l’accesso e l’utilizzo delle informazioni statistiche ufficiali.
3. La Giunta regionale promuove opportune intese con i soggetti partecipanti al sistema statistico nazionale al fine del coordinamento delle rilevazioni prodotte nell’ambito del SISTAR.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.