Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009
Art. 11
- Sistema di pubblicazione in via telematica
1. Al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e di costituire un sistema informativo per le attività delle pubbliche amministrazioni in Toscana, i soggetti di cui all’articolo 2 assicurano la pubblicazione in via telematica di tutti gli atti per i quali, in base ai rispettivi ordinamenti, sono previste forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs.196/2003 .
2. I soggetti pubblici diversi da quelli indicati all’articolo 2 nonché i soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di pubblico interesse, possono concorrere ad alimentare il sistema di cui al comma 1.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.