Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51
Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento. (71)
Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009
INDICE
PREAMBOLO
Art. 1- Oggetto e finalità
Art. 2- Realizzazione strutture sanitarie
Art. 3- Requisiti per l’esercizio di attività sanitarie
Art. 4- Autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie private
Art. 5- Oggetto dell’autorizzazione
Art. 6- Verifica sul possesso dei requisiti
Art. 6 bis- Verifica sul possesso dei requisiti delle unità di raccolta sangue e degli emocomponenti
Art. 7- Mantenimento dei requisiti
Art. 8- Linee guida regionali
Art. 9- Comunicazione degli atti
Art. 10- Adempimenti delle strutture sanitarie private
Art. 11- Direttore sanitario
Art. 12- Provvedimenti del comune
Art. 13- Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 14- Applicazione dei provvedimenti sanzionatori
Art. 15- Attestazione del possesso dei requisiti
Art. 16- Adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche
Art. 17- Autorizzazione studi professionali
Art. 18- Requisiti per l’esercizio degli studi professionali
Art. 19- Segnalazione certificata di inizio attività
Art. 20- Oggetto dell’autorizzazione o della SCIA
Art. 21- Verifica sul possesso dei requisiti
Art. 22- Mantenimento dei requisiti
Art. 23- Linee guida regionali
Art. 24- Comunicazione degli atti
Art. 25- Adempimenti del titolare dello studio professionale
Art. 26- Provvedimenti del comune
Art. 27- Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 28- Applicazione dei provvedimenti sanzionatori
Art. 29- Accreditamento istituzionale
Art. 30- Requisiti per l’accreditamento istituzionale
Art. 31- Verifica di funzionalità rispetto alla programmazione sanitaria
Art. 32- Procedure per l’attribuzione dell’accreditamento istituzionale
Art. 33- Funzioni di verifica e controllo
Art. 34- Accreditamento di eccellenza
Art. 35- Requisiti per l’accreditamento di eccellenza
Art. 36- Procedure per l’attribuzione dell’accreditamento di eccellenza
Art. 37- Funzioni di verifica e controllo
Art. 38- L’accreditamento istituzionale dei professionisti titolari di studio professionale
Art. 39- La promozione della qualità professionale dei professionisti operanti per il servizio sanitario regionale
Art. 40- Commissione regionale per la qualità e la sicurezza
Art. 40 bis- Istituzione dell’ elenco regionale dei verificatori
Art. 40 ter- Gruppo tecnico regionale di verifica
Art. 41- Elenco regionale dei valutatori
Art. 42- Gruppo tecnico regionale di valutazione
Art. 43- La partecipazione dei cittadini per la qualità e la sicurezza dell’assistenza sanitaria
Art. 44- Il coordinamento aziendale delle attività per il miglioramento della qualità e sicurezza delle cure
Art. 45- La formazione
Art. 46- Sistema informativo e comunicazione pubblica
Art. 47- Disposizioni finanziarie
Art. 47 bis- Oneri istruttori
Art. 48- Regolamento di attuazione
Art. 49- Norme di prima applicazione
Art. 50- Norme transitorie
Art. 51- Efficacia differita
Art. 52- Abrogazioni
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 19 maggio 2014, n. 26 , art. 36.
Comma prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.
Comma prima sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.
Comma prima aggiunto con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.
Comma prima sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.