Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51
Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento. (71)
Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009
Art. 47 bis
- Oneri istruttori (76)
1. Gli importi e le modalità di applicazione e corresponsione degli oneri istruttori e delle tariffe relative alle autorizzazioni ed agli accreditamenti delle strutture sanitarie private toscane di cui alla presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta Regionale sulla base dei costi delle attività svolte nell'ambito dell'istruttoria del provvedimento e sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3.
2. Per le istanze relative alla verifica di autorizzazione gli importi di cui al comma 1 sono definiti, al netto di eventuali ulteriori oneri relativi agli atti conseguenti e correlati, in misura non inferiore ad euro 300,00 e non superiore ad euro 7.000,00, tenendo conto:
a) della tipologia di istanza presentata ai sensi degli articoli 5, 6, 6 bis e 7;
b) della complessità e della tipologia delle prestazioni erogabili presso la struttura sanitaria privata.
3. Per le istanze relative alla verifica di accreditamento gli importi di cui al comma 1 sono definiti, al netto di eventuali ulteriori oneri relativi agli atti conseguenti e correlati, in misura non inferiore ad euro 1.500,00 e non superiore ad euro 10.000,00, tenendo conto:
a) della tipologia di istanza presentata ai sensi dell'articolo 29;
b) della complessità e della tipologia delle prestazioni erogabili presso la struttura sanitaria privata.
4. La deliberazione della Giunta stabilisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo.
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 19 maggio 2014, n. 26 , art. 36.
Comma prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.
Comma prima sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.
Comma prima aggiunto con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.
Comma prima sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.