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Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51

Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento. (71)

Regolamento regionale 17 novembre 2016, n. 79/R.

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009

INDICE

PREAMBOLO

chudere cartella CAPO I- Disposizioni generali
Art. 1- Oggetto e finalità
chudere cartella CAPO II- Strutture sanitarie
chudere cartella SEZIONE I- Realizzazione strutture sanitarie e requisiti di esercizio
Art. 2- Realizzazione strutture sanitarie
Art. 3- Requisiti per l’esercizio di attività sanitarie
chudere cartella SEZIONE II- Strutture sanitarie private
Art. 4- Autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie private
Art. 5- Oggetto dell’autorizzazione
Art. 6- Verifica sul possesso dei requisiti
Art. 6 bis- Verifica sul possesso dei requisiti delle unità di raccolta sangue e degli emocomponenti
Art. 7- Mantenimento dei requisiti
Art. 8- Linee guida regionali
Art. 9- Comunicazione degli atti
Art. 10- Adempimenti delle strutture sanitarie private
Art. 11- Direttore sanitario
Art. 12- Provvedimenti del comune
Art. 13- Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 14- Applicazione dei provvedimenti sanzionatori
chudere cartella SEZIONE III- Strutture sanitarie pubbliche
Art. 15- Attestazione del possesso dei requisiti
Art. 16- Adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche
chudere cartella CAPO III- Studi professionali
Art. 17- Autorizzazione studi professionali
Art. 18- Requisiti per l’esercizio degli studi professionali
Art. 19- Segnalazione certificata di inizio attività
Art. 20- Oggetto dell’autorizzazione o della SCIA
Art. 21- Verifica sul possesso dei requisiti
Art. 22- Mantenimento dei requisiti
Art. 23- Linee guida regionali
Art. 24- Comunicazione degli atti
Art. 25- Adempimenti del titolare dello studio professionale
Art. 26- Provvedimenti del comune
Art. 27- Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 28- Applicazione dei provvedimenti sanzionatori
chudere cartella CAPO IV- Accreditamento istituzionale
Art. 29- Accreditamento istituzionale
Art. 30- Requisiti per l’accreditamento istituzionale
Art. 31- Verifica di funzionalità rispetto alla programmazione sanitaria
Art. 32- Procedure per l’attribuzione dell’accreditamento istituzionale
Art. 33- Funzioni di verifica e controllo
chudere cartella CAPO V- Accreditamento di eccellenza
Art. 34- Accreditamento di eccellenza
Art. 35- Requisiti per l’accreditamento di eccellenza
Art. 36- Procedure per l’attribuzione dell’accreditamento di eccellenza
Art. 37- Funzioni di verifica e controllo
chudere cartella CAPO VI- La qualità dei professionisti
Art. 38- L’accreditamento istituzionale dei professionisti titolari di studio professionale
Art. 39- La promozione della qualità professionale dei professionisti operanti per il servizio sanitario regionale
chudere cartella CAPO VII- Gli strumenti del sistema
Art. 40- Commissione regionale per la qualità e la sicurezza
Art. 40 bis- Istituzione dell’ elenco regionale dei verificatori
Art. 40 ter- Gruppo tecnico regionale di verifica
Art. 41- Elenco regionale dei valutatori
Art. 42- Gruppo tecnico regionale di valutazione
Art. 43- La partecipazione dei cittadini per la qualità e la sicurezza dell’assistenza sanitaria
Art. 44- Il coordinamento aziendale delle attività per il miglioramento della qualità e sicurezza delle cure
Art. 45- La formazione
Art. 46- Sistema informativo e comunicazione pubblica
chudere cartella CAPO VIII- Disposizioni finali e transitorie
Art. 47- Disposizioni finanziarie
Art. 47 bis- Oneri istruttori
Art. 48- Regolamento di attuazione
Art. 49- Norme di prima applicazione
Art. 50- Norme transitorie
Art. 51- Efficacia differita
Art. 52- Abrogazioni

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 2.

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Note soppresse.

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Comma inserito conl.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 5.

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Comma prima aggiunto con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 19 maggio 2014, n. 26 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 9.

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Note soppresse.

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Comma prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 35.

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Comma prima sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.

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Comma prima aggiunto con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.

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Nota soppressa

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Articolo così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 38.

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Punto così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 1.

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Punto abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 10.

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Parola soppressa con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 18.

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Alinea così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 19.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 22.

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Parole inserite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 23.

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Parola soppressa con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.

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Parole soppresse con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 9.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 26.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 28.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 29.

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Articolo abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 30.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36, art. 27 .

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Comma inserito con l.r. 4 febbraio 20 20 , n. 6 , art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.