TITOLO III
CAPO I
- Fatturazione elettronica
Art. 49
- Fatturazione elettronica
1. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con l’amministrazione regionale e gli enti e organismi dipendenti dalla Regione, con le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, è effettuata esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto del
decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 (Attuazione della Direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA) e del
d.lgs. 82/2005 .
2. Nel rispetto della normativa statale, con regolamento regionale sono definite in particolare:
a) le applicazioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio previsto a livello nazionale ed europeo;
b) gli standard informatici, di identificazione e procedurali per la ricezione e gestione delle fatture elettroniche;
c) gli eventuali casi di deroga alla disciplina contenuta nel presente articolo.
3. Il programma di cui all’
articolo 7 della l.r. 1/2004 può prevedere misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese al fine di agevolare l’introduzione della fatturazione elettronica.
4. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, la Regione, gli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.
5. La Regione promuove l’applicazione della fatturazione elettronica per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da e) a g) anche mediante convenzioni con il gestore del sistema di interscambio previsto dall’
articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”) e forme di incentivazione per gli enti situati in territori marginali o svantaggiati, come i piccoli comuni, previste nel programma di cui all’
articolo 7 della l.r. 1/2004 .
Capo I bis
Art. 49 bis
1. {La Regione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni, di importo pari o superiore ad euro 5.000,00, effettuati con risorse regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi.} (132) Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 17, art. 1.
(133) La Corte costituzionale con sentenza n. 141 del 2020 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell 'art. 1, comma 1 , della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019 , n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009), articolo che modificava il comma 1 dell’articolo 49 bis della presente legge.
2. L’obbligo di cui al comma 1 non si applica agli enti e ai soggetti pubblici compresi nella ricognizione effettuata dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), salvo il caso in cui agiscano in qualità di operatore economico. CAPO II
- Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria
Art. 50
- Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria
1. Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui all’
articolo 37, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 , è abolito l’obbligo di presentazione dei seguenti certificati sanitari, qualora siano richiesti nell’ambito di procedimenti amministrativi di competenza
dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), c) ed e).(21) Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 52.
a) certificato di sana e robusta costituzione fisica;
b) certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego;
c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti e per i dipendenti della farmacia;
d) certificato di idoneità fisica per l’assunzione di insegnanti e altro personale di servizio nelle scuole;
e) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali e corsi di formazione professionale;
f) certificato di idoneità fisica per l’assunzione di minori e apprendisti impiegati nei settori non a rischio;
g) certificato di vaccinazione per l’ammissione alle scuole pubbliche;
h) certificato per l’ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori, quali colonie marine e centri estivi;
i) libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri;
j) certificato sanitario per l’impiego dei gas tossici;
k) certificato per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;
l) certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita;
m) certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino;
n) certificato di idoneità all’esercizio dell’attività di autoriparazione;
o) certificato di idoneità psico-fisica per maestro di sci;
p) tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.
Art. 50 bis
1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell’ambito scolastico e nei servizi educativi per la prima infanzia, (137) Parole aggiunte con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 85.
nella Regione Toscana è abolito l’obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all’articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 , relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffusive in attuazione della normativa vigente. 2. L’obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina.
CAPO III
- Modifiche alla
legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)
Art. 51
Abrogato.
Art. 52
Abrogato.
Art. 53
Abrogato.
Art. 54
Abrogato.
Art. 55
Abrogato.
Art. 56
Abrogato.
Art. 57
Abrogato.
CAPO IV
Art. 58
Abrogato.
Art. 59
Abrogato.
Art. 60
Abrogato.
Art. 61
Abrogato.
Art. 62
Abrogato.
CAPO V
Art. 63
Abrogato.
CAPO VI
- Modifiche alla
legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura)
Art. 64
Abrogato.
CAPO VII
Art. 65
Abrogato.