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Legge regionale 17 luglio 2009, n. 39

Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009

Art. 5
1. Le attività di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo quanto previsto nel piano (40)

Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 48.

triennale (36)

Parole aggiunte con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 23.

delle attività del consorzio e sono distinte in:
a) attività ordinarie, finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione e degli altri enti consorziati, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a);
b) attività straordinarie, richieste dagli enti consorziati in aggiunta alle attività ordinarie e finanziate con i contributi straordinari degli stessi consorziati richiedenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), o le attività derivanti dalla partecipazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 5;
c) attività svolte a favore di soggetti terzi non consorziati, di cui all’articolo 4, comma 3.
2. Sono ordinarie le attività di interesse comune dei consorziati, aventi carattere continuativo e coerenti con gli atti della programmazione regionale, individuate negli indirizzi annuali di cui all'articolo 16.
3. Il piano (37)

Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 23.

delle attività è elaborato dall'amministratore unico del consorzio sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 16 ed è adottato dall'assemblea dei soci. Il piano è trasmesso, entro il 31 dicembre (41)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 48.

dell'anno precedente a quello di riferimento, alla Giunta regionale che lo approva entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul budget economico (41)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 48.

di cui all’articolo 14, commi 2 e 3 e lo trasmette al Consiglio regionale. (31)

Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 37.

3 bis. La Giunta regionale prescrive all’amministratore unico del consorzio la modifica del piano (37)

Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 23.

delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al budget economico (41)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 48.

approvato ai sensi dell’articolo 14, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale. (32)

Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 37.

4. Nel corso dell'anno di riferimento, eventuali modifiche al piano (37)

Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 23.

delle attività sono adottate dall'assemblea dei soci, su proposta dell'amministratore unico, ed approvate dalla Giunta regionale.
5. Le modifiche al piano (37)

Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 23.

delle attività di importo inferiore a 500.000,00 (38)

38.Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 47.

euro, sono direttamente approvate dalla Giunta regionale, su proposta dell'amministratore unico.
6. L'amministratore unico presenta alla Giunta regionale una relazione semestrale sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art.67.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 16.

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Parole così sostituite conl.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 15.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 77.

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Punto così sostituito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 1.

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Punto abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 4.

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Lettera abrogata con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 6.

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 9.

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Parole inserite con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 37.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 37.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 39.

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38.Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 47.

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 49.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 50.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 51.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.