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Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30

Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009





PREAMBOLO


Visto l'Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l) e l’articolo 50 dello Statuto della Regione Toscana;


Vista la Sito esternolegge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale); (40)

Visto del preambolo inserito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 1.



Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 20 marzo 2009;


Considerato quanto segue:


1. Il Sito esternodecreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito con modificazioni in Sito esternolegge 21 gennaio 1994 n. 61 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente), demanda alle regioni ed alle province autonome l’istituzione delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente a cui affidare lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale;


2. L’ARPA Toscana (ARPAT) è stata istituita con la legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), con cui sono stati disciplinati l’organizzazione, il funzionamento e le competenze;


3. Negli anni successivi all’entrata in vigore della l.r. 66/1995 è radicalmente mutato il quadro normativo di riferimento, sia a livello comunitario che nazionale, con una crescente attenzione alle tematiche ambientali ed alla necessità di coniugare lo sviluppo economico con un corretto ed equilibrato uso delle risorse ambientali. Ciò ha comportato un notevole incremento dell’attività amministrativa autorizzatoria e in particolare di controllo;


4. Il Consiglio europeo di Bruxelles ha definito obiettivo primario di ogni politica ambientale quello di coniugare la crescita economica con un corretto ed equilibrato uso delle risorse e con la tutela dell'ambiente ribadendo un concetto già enunciato dal sesto piano d’azione ambientale europeo 2002 – 2010 “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta” (approvato dalla Commissione Europea quasi contestualmente al vertice di Johannesburg) che recepisce un lungo percorso volto a rendere effettivo l’articolo 6 del trattato istitutivo, il quale richiede di realizzare condizioni di sostenibilità dello sviluppo, sia a livello comunitario che regionale;


5. Il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ha ridisegnato il sistema dei rapporti e delle competenze in materia ambientale;


6. La Regione Toscana ha fatto proprie tali nuove prospettive legate alla protezione ambientale con l’approvazione della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale (4)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 119.

) e del piano regionale di azione ambientale 2007 – 2010, nonché attraverso il piano sanitario regionale 2008 – 2010;


7. L’ARPAT ha saputo negli anni modificare la propria “mission” rispetto al nuovo contesto normativo ma ha dovuto confrontarsi anche con i limiti di una legge istitutiva non più corrispondente alle esigenze proprie ed a quelle della nuova programmazione;


8. Nella risoluzione 16 maggio 2007, n. 43, collegata alla deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 2007, n. 59 (Parere ai sensi dell’articolo 11 comma 5 dello Statuto. Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”. Bilancio preventivo economico annuale 2007 e pluriennale 2007/2009), si ribadiva l’importanza di provvedere alla formulazione di una proposta di legge che sostituisse l’attuale l.r. 66/1995 istitutiva dell’ARPAT, proprio al fine di rispondere alle nuove esigenze di un mutato contesto regionale, nazionale e internazionale;


9. È necessaria una riforma che rilanci e rafforzi l’attività dell’ ARPAT, tenendo conto della esperienza passata e delle nuove istanze così da garantire sempre maggiore qualità dei controlli e i più alti standard di qualità e sicurezza ambientali;


10. Abrogato. (41)

Punto abrogato con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 1.



11. Diviene strategica una nuova definizione delle attività istituzionali che, anziché rinviare ad un’elencazione dettagliata, individui le aree di competenza dell’ ARPAT, per una più chiara comprensione del ruolo alla stessa affidato;


12. Le complesse interazioni tra società ed ambiente necessitano di approfondimenti così come di un più alto livello di comprensione a cui ARPAT è chiamata a contribuire attraverso le attività di supporto, controllo ed informazione da essa svolte. Ciò al fine di assicurare un sempre maggior livello di protezione ambientale ed un più esaustivo quadro conoscitivo che, tenendo anche conto delle raccomandazioni dell’Agenzia europea per l’ambiente contenute nelle “Linee guida per la collezione ed elaborazione dei dati” (1998), determini le pressioni, gli impatti e lo stato dell’ambiente e contribuisca a chiarirne i legami con le cause determinanti;


13. Occorre rafforzare e rendere centrale le attività di controllo, finalizzate ad ottenere un alto livello di protezione ambientale attraverso il controllo della conformità alla vigente normativa ed alle prescrizioni ambientali fissate negli atti autorizzativi rilasciati dalle autorità competenti. Occorre altresì consolidare l’attività di supporto tecnico scientifico, nonché quella di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale;


14. È necessario uniformarsi a quanto disciplinato nella raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 (2001/331/CE, GUCE Sito esternoL. 118/41 del 27/04/2001), in cui si definisce “controllo” la serie complessa di azioni interrelate quali la repressione delle violazioni della normativa, le finalità conoscitive, le finalità valutative, inclusi gli autocontrolli, preventive e successive dirette anche all'individuazione di misure d'intervento, nonché finalità di pubblicità e informazione al pubblico;


15. È necessario identificare univocamente i settori di attività dell’ ARPAT in uno schema di carta dei servizi e delle attività allegato alla legge in modo da poter disporre di uno strumento dinamico per l’aggiornamento dei settori d’intervento dell’Agenzia in seguito a variazioni del quadro normativo di riferimento che in campo ambientale è sottoposto a frequenti mutamenti e aggiornamenti;


16. È necessario definire uno strumento per la programmazione delle attività dell’ ARPAT che, partendo dalla loro individuazione puntuale e dai livelli minimi da garantire su tutto il territorio regionale, distingua tra attività obbligatorie e non obbligatorie definendo la tipologia, il livello, il soggetto beneficiario, il costo, i tempi di erogazione ove pertinenti e l’eventuale fonte normativa o l’atto di programmazione che tale attività prevede; tenuto conto della rilevanza di tale strumento, denominato “carta dei servizi e delle attività” e delle ricadute dello stesso sull’intero territorio regionale, esso è approvato, aggiornato e modificato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti i soggetti partecipanti ai tavoli di concertazione;


17. La carta dei servizi e delle attività, identificando e definendo le tipologie di attività istituzionali, serve anche a rafforzare l’imparzialità e la terzietà dell’ ARPAT;


18. Abrogato. (25)

Numero abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 25.



19. Abrogato. (26)

Numero abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 26.



20. Poiché il ruolo dell’ ARPAT si sostanzia nello svolgimento di attività a supporto degli enti pubblici competenti in materia di tutela ambientale e della salute, e in considerazione della necessità, evidenziata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (decisione del 4 novembre 2002) di individuare correttivi idonei ad eliminare l’effetto distorsivo derivante dalla commistione tra attività pubblicistica di controllo e attività privatistica di consulenza, le attività rese ai soggetti privati si devono limitare ai soli casi in cui la normativa vigente imponga a questi ultimi di avvalersi necessariamente ed esclusivamente dell’ ARPAT;


21. Si riscontra la necessità di introdurre un maggior coordinamento ed un riferimento più esplicito alla relazione tra programmazione regionale e attività dell’ ARPAT. Si ritiene in tal senso che il piano regionale di azione ambientale per la sua stessa natura di piano legato a tematiche ambientali ma anche per la sua connaturata coerenza con il programma regionale di sviluppo, sia lo strumento più idoneo a costituire il punto di riferimento su cui orientare le attività. D’altra parte, svolgendo l’ ARPAT attività integrate con quelle delle aziende sanitarie locali si ritiene che il piano sanitario regionale possa costituire riferimento per l’insieme degli interventi legati direttamente alla tutela della salute;


22. Il finanziamento dell’ ARPAT allo stato attuale appare non completamente correlato alle attività che essa svolge ed è chiamata a svolgere dalla Regione e dagli enti locali e si deve quindi procedere alla revisione del sistema dei finanziamenti attraverso criteri e strumenti per l’individuazione del nucleo di attività che, in quanto considerate strategiche, siano finanziate dalla Regione, rimettendo agli altri enti pubblici richiedenti il finanziamento delle restanti attività;


23. Laddove previsto dalla normativa vigente, al finanziamento pubblico concorrono anche quote derivanti da forme di compartecipazione a tributi o tariffe per servizi ambientali, oltre che gli oneri posti, sempre dalla normativa statale vigente, a carico dei privati in attuazione del principio “chi inquina paga”;


23 bis. In attuazione della Sito esternol. 132/2016 è necessario accentuare il ruolo dell'ARPAT quale ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile, che concorre a perseguire gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali in Toscana anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, garantendo altresì l'imparzialità e la terzietà nell'esercizio delle attività affidate all'Agenzia stessa, nonché la trasparenza e la diffusione delle informazioni ambientali acquisite nel corso delle attività svolte. (42)

Punto aggiunto con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 1.



Si approva la seguente legge

CAPO I
- Disposizioni generali e definizioni
Art. 1
- Oggetto della legge
1. La presente legge disciplina l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), già istituita ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), in attuazione del Sito esternodecreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Sito esternolegge 21 gennaio 1994, n. 61 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente) nonché della Sito esternolegge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). (43)

Parole aggiunte con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 2.

Art. 2
1. L'ARPAT, in attuazione di quanto previsto dalla Sito esternol. 132/2016 , concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e della promozione della qualità dell’ambiente e della tutela delle risorse naturali in Toscana, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana.
2. L’ARPAT garantisce:
a) l’imparzialità e la terzietà nell’esercizio delle attività ad essa affidate;
b) la trasparenza e la diffusione delle informazioni ambientali acquisite nel corso delle attività svolte, fatti salvi i diritti di riservatezza previsti dalle norme vigenti.
Art. 3
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 7 della l. 132/2016 , l’ARPAT è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.
Art. 4
1. Ai della presente legge valgono le definizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e), Sito esternodella l. 132/2016 .
2. Ai fini della presente legge valgono altresì le seguenti definizioni:
a) livello regionale delle attività: indicazione di standard quantitativi e qualitativi superiori rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), ed all’Sito esternoarticolo 9 della l. 132/2016 ;
b) controllo ambientale: il complesso delle attività di cui all’articolo 7, pianificate al fine di garantire un elevato ed omogeneo livello di protezione ambientale, nel rispetto delle normative vigenti ed altresì delle prescrizioni contenute nei provvedimenti amministrativi attuativi delle normative medesime;
c) carta dei servizi e delle attività, di seguito denominata “carta”, come definita all’articolo 13, comprensiva dei contenuti previsti dal Catalogo nazionale di cui all’Sito esternoarticolo 9, comma 2, della l. 132/2016 .
Art. 5
1. Le attività istituzionali sono quelle attività tecnico-scientifiche svolte da ARPAT a favore della Regione, delle province e della Città metropolitana di Firenze, (80)

Parole inserite con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 6.

dei comuni, delle unioni dei comuni e degli enti parco regionali nell’interesse della collettività di cui all’articolo 11, commi 1, 2 e 3, e consistenti in:
a) attività di supporto tecnico-scientifico, come definite all’articolo 8;
b) attività di controllo ambientale, come definite all’articolo 7;
c) attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale, come definite all’articolo 9.
2. Costituiscono altresì attività istituzionali:
a) le attività connesse alla tutela della salute di cui all’articolo 10;
b) le attività di cui al presente articolo rese ai privati ai sensi dell’articolo 11, comma 4.
3. L’ARPAT svolge le attività istituzionali di cui ai commi 1 e 2 con riferimento alle matrici aria, acqua e suolo.
4. La carta di cui all’articolo 13 definisce le attività istituzionali di cui al presente articolo con riferimento alle matrici di cui al comma 3.
Art. 6
1. Fermo restando quanto previsto all’Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera c), della l. 132/2016 , ai fini dello svolgimento ottimale delle attività di cui all’articolo 5, l’ARPAT collabora con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), istituito ai sensi dell’Sito esternoarticolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 , con le altre agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell’ambiente, con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all’attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull’ambiente ed al miglioramento dell’efficienza dei processi di tutela.
2. L'ARPAT collabora altresì con il sistema regionale della protezione civile ai sensi dell’Sito esternoarticolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).
3. L’ARPAT collabora con le istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale, fermo restando l’inserimento di tali attività nel piano triennale (81)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 40.

di cui all’articolo 16.
Art. 7
1. In coerenza con le funzioni di controllo ambientale di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), Sito esternodella l. 132/2016 , le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), consistono nel campionamento, nell’analisi e misura, nel monitoraggio e nell’ispezione, aventi ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché nella verifica delle forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti.
2. Le funzioni di controllo sono esercitate dal personale incaricato degli interventi ispettivi ai sensi dell’articolo 35, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’Sito esternoarticolo 14, comma 1,+ della l. 132/2016 e altresì secondo gli indirizzi regionali per la programmazione delle attività di ARPAT di cui all’articolo 15. Tali funzioni possono essere svolte anche sulla base di progetti speciali relativi a specifiche problematiche ambientali, in attuazione della normativa di settore e delle politiche regionali in materia ambientale.
3. Nell’ambito delle attività di controllo, il personale di cui all’articolo 35, individuato in attuazione dell’Sito esternoarticolo 14, comma 7, della l. 132/2016 , esercita altresì funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.
4. Le attività di controllo possono essere attivate anche su segnalazione dei cittadini.
Art. 7 bis
- Rete nazionale dei laboratori accreditati(50)

Articolo inserito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 9.

1. Nel rispetto di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 12 della l. 132/2016 , l’ARPAT partecipa alla rete nazionale dei laboratori accreditati.
2. Ai fini della partecipazione alla rete di cui al comma 1, l’ARPAT applica i metodi elaborati e approvati dal sistema nazionale di cui alla Sito esternol. 132/2016 , come metodi ufficiali di riferimento.
Art. 8
1. In coerenza con le funzioni di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera e), della l. 132/2016 , le attività di supporto tecnico-scientifico di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), consistono nell’assistenza tecnico-scientifica fornita agli enti di cui all’articolo 5 nell’esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale, con particolare riferimento a:
a) formulazione di contributi tecnico-istruttori, valutazioni e pareri tecnici, funzionali o propedeutici all’espletamento dei procedimenti amministrativi;
b) esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche, analitiche e di misurazione;
c) supporto tecnico-scientifico per la predisposizione di norme, regolamenti, piani e programmi in campo ambientale, con particolare riferimento ai quadri conoscitivi.
2. La Regione, ai sensi del comma 1, si avvale dell’ARPAT per la formulazione di contributi tecnico-istruttori, valutazioni e pareri tecnici, propedeutici all’espletamento dei procedimenti amministrativi di propria competenza, con particolare riferimento alle autorizzazioni ambientali, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui ai commi 3 e 4 e dalla carta di cui all’articolo 13.
3. La Giunta regionale, con regolamento, individua i casi in cui il rilascio dei provvedimenti nell’ambito delle funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, è espressamente subordinato alla preventiva acquisizione di valutazioni tecniche dell’ARPAT ai sensi dell’Sito esternoarticolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).
4. Il regolamento di cui al comma 3, nel rispetto della normativa di settore, assicura la coerenza dei termini di rilascio di valutazioni tecniche e contributi tecnici con i termini perentori previsti dagli articoli 14 e seguenti Sito esternodella l. 241/1990 , prevedendo i rimedi in caso di mancato rilascio degli stessi nei termini.
Art. 9
- Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale(52)

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 11.

1. In coerenza con le funzioni di cui all’Sito esternoarticolo 3 della l. 132/2016 , le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), consistono nella raccolta, nell’organizzazione ed elaborazione dei dati acquisiti nell’esercizio delle attività istituzionali di cui agli articoli 5 e 10, trattati e pubblicati ai sensi Sito esternodel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
2. Tali attività sono finalizzate a fornire agli enti di cui agli articoli 5 e 10 un quadro conoscitivo che descriva le pressioni, le loro cause, gli impatti sull’ambiente ed il suo stato ed a garantire un’informazione ambientale oggettiva al pubblico anche ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale). Tali dati costituiscono altresì quadro di riferimento tecnico ufficiale ai fini delle attività delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3, comma 4, della l. 132/2016 .
3. Gli elementi conoscitivi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera c), della l. 132/2016 costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza degli enti di cui all’articolo 5, comma 1.
Art. 10
- Attività istituzionali connesse alla tutela della salute(53)

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 12.

1. La carta di cui all’articolo 13 definisce altresì le attività istituzionali connesse alla tutela della salute che l’ARPAT è tenuta a svolgere e consistenti in attività di controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture del servizio sanitario regionale per l’esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva.
2. Nell’ambito degli indirizzi regionali per la programmazione delle attività dell’ARPAT di cui all’articolo 15, la Giunta regionale assicura l’integrazione e la collaborazione tra ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo.
3. Per la realizzazione di specifici rilevanti obiettivi, la collaborazione di cui al comma 2 è sviluppata nell’ambito di progetti speciali approvati dalla Giunta regionale.
Art. 11
1. Costituiscono attività obbligatorie ai sensi dell’Sito esternoarticolo 7, comma 3, della l. 132/2016 , le attività tecniche e di controllo necessarie ad assicurare nel territorio regionale il rispetto dei LEPTA di cui all’Sito esternoarticolo 9 della medesima l. 132/2016 .
2. Costituiscono altresì attività obbligatorie ai sensi dell'Sito esternoarticolo 7, comma 4, della l. 132/2016 , le attività di cui agli articoli 5 e 10, svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, distinte in:
a) attività ordinarie, da svolgersi in modo ricorrente, secondo standard qualitativi e quantitativi stabiliti dalla normativa regionale o da atti della programmazione regionale ai fini del raggiungimento del livello regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a);
b) attività straordinarie, individuate da specifici indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale.
3. Costituiscono attività straordinarie di cui al comma 2, lettera b):
a) le attività supplementari, consistenti nelle attività di cui al comma 2, lettera a), per la misura eccedente il livello stabilito;
b) le attività integrative, consistenti in ulteriori attività, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), e funzionali alla tutela dell’ambiente e della salute da svolgersi su richiesta degli enti interessati; attività tecnico-scientifiche realizzate in collaborazione di soggetti privati in base ad accordi stipulati ai sensi dell’articolo 18, comma 3; attività previste dai progetti speciali di cui all’articolo 10, comma 3.
4. Si considerano, inoltre, attività istituzionali obbligatorie le attività tecnico-scientifiche di cui agli articoli 5 e 10, per le quali i soggetti privati sono tenuti, a proprie spese e sulla base della normativa vigente, ad avvalersi necessariamente ed esclusivamente dell’ARPAT.
Art. 12
- Ulteriori attività rese a soggetti pubblici o privati(55)

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 14.

1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 7, comma 5, della l. 132/2016 l’ARPAT, negli ambiti di cui agli articoli 5 e 10, può svolgere attività ulteriori ed aggiuntive a favore di altri soggetti pubblici e di soggetti privati anche gestori dei servizi pubblici locali di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998 , alla L.R. n. 61/2007 , alla L.R. n. 20/2006 , alla L.R. n. 30/2005 , alla L.R. n. 91/1998 , alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007 ) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti), a condizione che:
a) non sussistano i motivi di incompatibilità e i divieti di cui all’Sito esternoarticolo 7, comma 6, della l. 132/2016 ;
b) tali attività non interferiscano con il raggiungimento dei LEPTA e con il pieno e corretto svolgimento delle attività di cui all'articolo 11.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, l’ARPAT stipula con i soggetti beneficiari specifici accordi o convenzioni la cui sottoscrizione è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale, anche ai fini della verifica delle condizioni di cui al comma 1.
3. Le attività di cui al presente articolo sono totalmente finanziate con le risorse aggiuntive dei soggetti pubblici o privati richiedenti, sulla base delle tariffe determinate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalità previste dall'Sito esternoarticolo 15 della l. 132/2016 .
Art. 13
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la carta dei servizi e delle attività, predisposta nel rispetto dei LEPTA, ed in conformità ai contenuti previsti dal Catalogo nazionale dei servizi di cui all’Sito esternoarticolo 9, comma 2, della l. 132/2016 , alla normativa vigente di riferimento, agli obiettivi ed indirizzi contenuti nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) e nei piani regionali attinenti alle attività previste nella carta medesima.
2. L’ARPAT elabora e predispone la proposta per l’approvazione e per l’aggiornamento della carta, in conformità alle disposizioni del presente articolo e le trasmette alla Giunta regionale entro i termini dalla medesima stabiliti per assicurare il rispetto dei LEPTA e della normativa di riferimento.
3. La Giunta regionale formula la proposta di deliberazione al Consiglio regionale per l’approvazione, l’aggiornamento e la modifica della carta.
4. La carta è aggiornata periodicamente in attuazione della normativa di riferimento e degli atti della programmazione regionale di cui al comma 1 e, comunque, entro novanta giorni dall’aggiornamento dei LEPTA e del Catalogo nazionale dei servizi di cui all’Sito esternoarticolo 9 della l. 132/2016 .
5. In raccordo con i contenuti del Catalogo nazionale dei servizi, la carta individua le attività di ARPAT, come definite agli articoli 7, 8 e 9, declinando, in apposite sezioni:
a) le attività obbligatorie necessarie per il raggiungimento dei LEPTA di cui all’articolo 11, comma 1;
b) le ulteriori attività obbligatorie, distinte in ordinarie e straordinarie, ai sensi dell’articolo 11, commi 2 e 3;
c) le attività obbligatorie consistenti in attività tecnico-scientifiche rese ai soggetti privati, di cui all’articolo 11, comma 4;
d) le ulteriori attività rese a soggetti pubblici e privati ai sensi dell’articolo 12.
6. La carta reca inoltre i dati e le informazioni relative alle attività di cui al comma 5 indicando, con riferimento alle attività obbligatorie rese a favore degli enti di cui agli articoli 5 e 10, la tipologia, il livello atteso, il soggetto beneficiario, il costo, i tempi di erogazione nonché l’eventuale fonte normativa o atto di programmazione che prevede tale attività.
7. Il rispetto dei livelli attesi e dei tempi di erogazione delle prestazioni indicati nella carta costituisce, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, elemento qualificante per la misurazione, valutazione e rendicontazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa di cui all’articolo 16 bis.
CAPO II
- Disciplina dell’attività dell’ ARPAT
Art. 14
Abrogato.
Art. 15
1. Nel rispetto dei contenuti del programma triennale delle attività del Sistema nazionale di cui all’Sito esternoarticolo 10 della l. 132/2016 , la Giunta regionale entro il 30 novembre (82)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 41.

di ogni anno, sulla base delle risorse disponibili, con propria deliberazione individua:
a) le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività obbligatorie per il raggiungimento dei LEPTA di cui all’articolo 11, comma 1;
b) le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività obbligatorie rese disponibili dagli enti di cui agli articoli 5 e 10 e distinte in ordinarie e straordinarie, come individuate all’articolo 11, commi 2 e 3;
c) gli indirizzi per l’elaborazione del piano delle attività di cui all’articolo 16;
d) i criteri per il coordinamento dell’integrazione tra l’ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 10.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), gli enti di cui agli articoli 5 e 10 inviano alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, le richieste di svolgimento di attività.
Art. 16
1. Il piano triennale delle attività, (83)

Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 42.

definisce, sulla base della carta di cui all’articolo 13 e nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all’articolo 15, le attività istituzionali che l’ARPAT è tenuta a svolgere nell’anno di riferimento, nonché le linee di intervento relative al biennio successivo.
2. Entro il 31 dicembre (84)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 42.

di ogni anno, il direttore generale dell’ARPAT elabora e trasmette alla Giunta regionale la proposta di piano delle attività e il budget economico. (84)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 42.

3. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul budget economico (84)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 42.

di cui all’articolo 31, commi 2 e 3, la Giunta regionale provvede all’approvazione del piano delle attività di cui al comma 1, previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali di cui all’articolo 15 e lo trasmette al Consiglio regionale.
4. La Giunta regionale prescrive al direttore generale dell’ARPAT la modifica del piano delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al budget economico (84)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 42.

approvato ai sensi dell’articolo 31, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale. A tal fine il direttore generale dell’ARPAT elabora la proposta di modifica del piano delle attività e la trasmette, entro il termine prescritto, alla Giunta regionale per la successiva approvazione.
5. Nel corso dell’anno di riferimento il piano delle attività può essere integrato sulla base delle richieste degli enti di cui agli articoli 5 e 10 e delle risorse dagli stessi rese disponibili. La modifica al piano delle attività può prevedere ulteriori attività, nell’ambito di quelle indicate dalla carta di cui all’articolo 13, a condizione che non interferiscano con il pieno e corretto svolgimento delle attività già programmate. A tal fine:
a) la Giunta regionale, ove necessario, può approvare indirizzi integrativi ai sensi dell’articolo 15 per l’elaborazione della modifica del piano delle attività;
b) sulla base degli eventuali indirizzi di cui alla lettera a), il direttore generale elabora la proposta di piano delle attività, corredata da una dichiarazione che attesti la non interferenza dello svolgimento delle attività aggiuntive con il pieno e corretto svolgimento delle attività già programmate e la trasmette, entro il termine prescritto, alla Giunta regionale per la successiva approvazione.
6. Il direttore generale dell’ARPAT presenta alla Giunta regionale le relazioni sull’avanzamento del piano delle attività secondo le indicazioni previste negli indirizzi di cui all'articolo 15.
Art. 16 bis
- Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione (32)

Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 32.

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'ARPAT definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore generale. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’ARPAT.
2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore generale in coerenza con il piano di attività di cui all'articolo 16 ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.
4. Il direttore generale, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
Art. 17
- Finanziamento pubblico delle attività istituzionali dell’ ARPAT(57)

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 18.

1. Le attività istituzionali obbligatorie di cui all’articolo 11, comma 1 e comma 2, lettera a), sono finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), nel rispetto dei costi standard e dei criteri di finanziamento dei LEPTA definiti a livello nazionale.
2. Le attività istituzionali obbligatorie di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b) e comma 3, sono finanziate con i contributi integrativi di cui all’articolo 30, comma 1, lettera b). Tali contributi integrativi sono posti a carico di ciascun ente in relazione alle attività richieste.
3. Le eventuali ulteriori attività di cui all’articolo 16, comma 5, sono finanziate con le risorse aggiuntive degli enti richiedenti, di cui all’articolo 30, comma 2, lettera c).
4. I contributi e le risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrati anche dagli oneri a copertura dei costi delle attività svolte dall’ARPAT che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio “chi inquina paga” di cui all’Sito esternoarticolo 3 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), secondo quanto previsto dall’articolo 18.
Art. 18
- Oneri economici a carico dei privati per lo svolgimento di attività istituzionali dell'ARPAT (58)

Rubrica così sostituita con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 19.

1. I costi delle attività istituzionali rese ai soggetti privati di cui all’articolo 11, comma 4, sono a totale carico del soggetto privato richiedente e versati direttamente all’ARPAT. (59)

Comma così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 19.

(77)

Si veda la l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 32.

1 bis. Gli oneri a copertura dei costi delle eventuali attività svolte dall’ARPAT ai sensi dell’Sito esternoarticolo 15, comma 2, della l. 132/2016 sono posti a carico dei gestori, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (60)

Comma inserito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 19.

2. Nel caso in cui vengano accertate irregolarità nella gestione di un impianto o nello svolgimento di un’attività, ovvero il superamento dei limiti fissati dalle normative vigenti o l’inosservanza di prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi o di valutazione di impatto ambientale, i costi delle attività di controllo ulteriori rispetto a quelle finanziate con i contributi di cui all’articolo 17 della Regione e degli altri enti, sono posti a carico dei titolari o dei gestori degli impianti e delle attività medesime. Il costo complessivo delle ulteriori attività di controllo è definito dalla Regione o dagli altri enti di cui agli articoli 5 e 10 a favore dei quali sono svolte, su proposta dell’ ARPAT.
3. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 1 bis e 2, i costi delle attività rese dall’ARPAT a seguito di specifici accordi stipulati tra la Regione e soggetti privati in attuazione del principio di precauzione di cui all’Sito esternoarticolo 3 ter del d.lgs. 152/2006 , e recepiti nel piano triennale delle attività (85)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 43.

di cui all’articolo 16, possono essere posti a carico dei soggetti privati sottoscrittori. Gli oneri a copertura delle attività rese dall’ARPAT sono quantificati nell’ambito di tali accordi e versati direttamente all’ARPAT. (61)

Comma cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 19.

Art. 19
- Sistema informativo regionale ambientale (SIRA)
1. L’ARPAT provvede alla raccolta dei dati acquisiti nell’esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 10 tramite il sistema informativo regionale ambientale (SIRA).
2. Il SIRA è parte integrante del sistema informativo regionale, secondo la normativa e le disposizioni regionali in materia. Il SIRA si raccorda in tale quadro con il sistema informativo geografico regionale di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed opera come riferimento regionale rispetto al corrispondente sistema informativo nazionale ambientale. (62)

Comma cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 20.

3. Le basi dati del SIRA e i relativi servizi sono costituiti e gestiti dall’ ARPAT nel quadro della normativa nazionale e nel rispetto delle norme e disposizioni regionali in materia di società dell’informazione e di sistema informativo regionale.
CAPO III
- Organizzazione dell’ ARPAT
Art. 20
1. L’ARPAT è articolata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche che assicurano la copertura omogenea delle attività su tutto il territorio regionale.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, o quando vi sia necessità di modificazioni sostanziali nell’assetto delle competenze regionali in materia ambientale, approva indirizzi per l'organizzazione dell’ARPAT che, nel rispetto delle disposizioni della Sito esternol. 132/2016 e delle relative disposizioni attuative, definiscano:
a) il modello organizzativo dell’ARPAT coerente con l’articolazione organizzativa delle strutture regionali competenti nelle funzioni tecnico amministrative in materia ambientale;
b) la ripartizione delle attività da espletare, a livello centrale e periferico, in modo da assicurare, in ogni caso, l’omogeneità, l’efficacia, l’efficienza e la qualità delle prestazioni dell’ARPAT.
3. Entro novanta giorni dall’invio della deliberazione di cui al comma 2 ed in attuazione degli indirizzi ivi previsti, l’ARPAT adotta il regolamento di organizzazione interno e lo trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione. Il regolamento di organizzazione assicura funzioni e strumenti adeguati per garantire lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio regionale delle attività con riferimento al modello organizzativo di cui al comma 2.
4. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 3 individua il bacino di riferimento delle attività di laboratorio, tenendo conto della rete nazionale dei laboratori accreditati, nonché del sistema regionale integrato dei laboratori di sanità pubblica e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.
5. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'invio ed è aggiornato, con le stesse modalità, a seguito delle modifiche apportate dalla deliberazione di cui al comma 2.
5 bis. L’ARPAT può avvalersi del patrocinio e della consulenza dell’Avvocatura regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale). (78)

Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2022, n. 6, art. 1.

Art. 21
- Organi dell’ ARPAT
1. Sono organi dell’ ARPAT:
a) il direttore generale;
b) il collegio dei revisori.
1 bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). (19)

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 72.

Art. 22
1. Il direttore generale dell’ARPAT è nominato dal Presidente della Giunta regionale, fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, nel rispetto dei requisiti di cui all'Sito esternoarticolo 8 della l. 132/2016 ed (64)

Parole inserite con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 22.

in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili all’ ARPAT per entità di bilancio e complessità organizzativa.
2. L'incarico di direttore generale ha durata coincidente con quella della legislatura.
3. Il trattamento economico del direttore generale è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato.
5. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ARPAT.
6. Nel caso in cui l’incarico di direttore generale sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’ ARPAT comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’ARPAT, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.
7. Nel caso in cui l’incarico di direttore generale sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente ad ARPAT il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, ARPAT provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.
8 bis. La valutazione del direttore generale dell’ARPAT è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione. (33)

Comma aggiunto con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 33.

8 ter. La proposta di valutazione tiene conto del rispetto dei livelli attesi e dei tempi di erogazione delle prestazioni indicati nella carta ai sensi del disposto dell’articolo 13, comma 7. (65)

Comma aggiunto con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 22.

Art. 23
- Sostituzione del direttore generale
1. In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore tecnico, su delega del direttore generale medesimo, o in mancanza di delega dal direttore più anziano.
Art. 24
- Cessazione dall’incarico di direttore generale(21)

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 74.

1. Il contratto del direttore generale può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall’articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008 , per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano triennale (86)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 44.

delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.
b bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi dell’articolo 22, comma 8 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 16 bis; (34)

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 34.

b ter) mancata adozione del budget economico (87)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 44.

o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 31, commi 2 e 6 per cause imputabili alla responsabilità del direttore generale. (35)

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 34.

2. Qualora il direttore generale cessi dall’incarico, è sostituito dal direttore più anziano tra il direttore amministrativo ed il direttore tecnico, fino alla nomina del successore e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. (66)

Comma così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 23.

Art. 25
- Prerogative e compiti del direttore generale
1. Il direttore generale rappresenta legalmente l’ ARPAT ed è responsabile dell’organizzazione e della gestione complessiva della medesima, nel rispetto delle direttive regionali di cui all’articolo 15.
2. Il direttore generale provvede:
a) alla predisposizione della proposta della carta di cui all’articolo 13;
b) alla predisposizione della proposta di piano (36)

Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 35.

delle attività dell’ ARPAT di cui all’articolo 16;
b bis) alla predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 16 bis; (37)

Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 35.

d) all’adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
e) all’adozione del regolamento di organizzazione interno di cui all’articolo 20, comma 3; (67)

Lettera così sostituita con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 24.

f) alla nomina, ed alla eventuale revoca, del direttore tecnico e del direttore amministrativo;
g) alla predisposizione della proposta della dotazione organica e delle relative modifiche di cui all’articolo 33, comma 2; (68)

Parole così sostituite con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 24.

h) all’approvazione delle modifiche alla dotazione organica, di cui all’articolo 33, comma 3. (68)

Parole così sostituite con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 24.

2 bis. Il direttore generale, in qualità di legale rappresentante dell’ARPAT, è componente del Consiglio del Sistema nazionale di cui all’Sito esternoarticolo 13 della l. 132/2016 . (69)

Comma aggiunto con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 24.

Art. 26
- Direttore tecnico e direttore amministrativo
1. Alla direzione tecnica ed amministrativa dell’ ARPAT sono preposti, rispettivamente, un direttore tecnico ed un direttore amministrativo.
2. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo coadiuvano il direttore generale, anche mediante la formulazione di proposte e pareri, nello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 25. Essi sovrintendono, rispettivamente, allo svolgimento dell’attività tecnico-scientifica ed a quella di gestione amministrativa dell’ ARPAT, delle quali hanno la responsabilità diretta, per le funzioni loro attribuite dal direttore generale.
3. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale, che provvede alla stipulazione del relativo contratto di diritto privato.
4. Il contratto di lavoro si risolve di diritto decorsi sessanta giorni dalla nomina del nuovo direttore generale.
5. I contratti di cui al comma 3, sono stipulati con soggetti dotati di professionalità adeguata alle rispettive funzioni da svolgere. Tali soggetti devono:
a) risultare in possesso di diploma di laurea conseguito in un corso di durata almeno quadriennale;
b) avere maturato un’esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali di enti o aziende pubbliche o private nonché, per quanto riguarda il direttore tecnico, avere conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da documentate esperienze di lavoro.
6. Il trattamento economico spettante al direttore tecnico e al direttore amministrativo è stabilito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa e comunque non superiore al 90 per cento del trattamento del direttore generale. (22)

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 75.

7. Al direttore tecnico e al direttore amministrativo si applica la disposizione di cui all’articolo 22, commi da 5 a 8. (23)

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 75.

Art. 27
- Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) (7)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39

, nominati dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.
2. Il collegio assume validamente le proprie determinazioni con la presenza di due componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente e, in assenza del presidente, prevale il voto del membro più anziano.
3. La durata in carica del collegio dei revisori coincide con quella della legislatura regionale e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
4. Al Presidente ed agli altri componenti del Collegio spetta un’indennità annua la cui entità è stabilita in misura pari, rispettivamente, al 7 per cento ed al 5 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.(1)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 13.

5. Ai componenti il collegio dei revisori residenti in sede diversa da quella dell’ ARPAT è dovuto inoltre, quando si rechino alle sedute dell’organo di controllo, il rimborso delle spese in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti regionali.
Art. 28
- Funzioni del collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con l’organo di vertice, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
2. Il collegio dei revisori controlla inoltre l’intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell’interesse pubblico perseguito dall’ARPAT.
3. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Sito esternoarticolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale. (8)

Comma aggiunto conl.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

3 bis. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul budget economico (89)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 46.

dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione. (9)

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

3 ter. Il collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’Sito esternoarticolo 14 del d. lgs. 39/2010 . (10)

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

3 quater. Il collegio dei revisori esprime, inoltre, in via preventiva, un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011). (11)

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

3 quinquies. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte. (12)

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

4. Il presidente trasmette al direttore generale dell’ ARPAT i risultati dell’attività del collegio. Trasmette inoltre, annualmente, apposita relazione sui risultati medesimi al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.
CAPO IV
- Vigilanza e poteri sostitutivi
Art. 29
- Vigilanza e poteri sostitutivi
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell' ARPAT. I poteri sostitutivi regionali nei confronti degli organi dell' ARPAT sono esercitati ai sensi della normativa regionale vigente in materia di commissari nominati dalla Regione.
CAPO V
- Norme finanziarie
Art. 30
1. Le entrate dell’ ARPAT sono costituite da:
a) contributo regionale ordinario annuale da destinare:
1) alle attività istituzionali obbligatorie derivanti dal rispetto dei LEPTA di cui all’articolo 11, comma 1;
2) alle attività obbligatorie ordinarie di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a);
b) contributi integrativi annuali della Regione e degli altri enti di cui agli articoli 5 e 10, da destinare alle attività istituzionali obbligatorie di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b);
c) risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti di cui agli articoli 5 e 10, da destinare alle ulteriori attività di cui all’articolo 16, comma 5;
d) oneri a copertura dei costi delle attività svolte dall’ARPAT che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio “chi inquina paga” di cui all’Sito esternoarticolo 3 ter del d.lgs. 152/2006 secondo quanto previsto dall’articolo 18, commi 1, 1 bis e 2;
e) proventi dovuti dai soggetti privati per le attività rese dall’ARPAT nell’ambito degli accordi stipulati ai sensi dall’articolo 18, comma 3;
f) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all’articolo 12;
g) eventuali rendite patrimoniali dell’ARPAT;
h) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti;
i) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;
l) oneri a copertura delle spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall’autorità giudiziaria all’ARPAT e poste a carico del Ministero della giustizia in attuazione di quanto previsto all'Sito esternoarticolo 15, comma 5, della l. 132/2016 .
Art. 31
- Bilancio, attività contrattuale e di gestione del patrimonio (39)

Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 36.

1. I contenuti del budget economico (90)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
2. Il budget (91)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

preventivo economico è adottato dal direttore dell’ARPAT e trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 dicembre (90)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. Al budget (91)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

è allegata la relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra il piano delle attività e le previsioni economiche. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’ARPAT, entro venti giorni dal ricevimento del budget, (91)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del budget (91)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

stesso. L’ARPAT trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il budget (91)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul budget (91)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
4. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il budget. (91)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

5. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal direttore generale alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del direttore generale sui risultati conseguiti che evidenzia in particolare i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
6. All’attività contrattuale, di gestione del patrimonio e alla contabilità dell’ARPAT si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le aziende sanitarie.
7. La Giunta regionale può attivare specifiche modalità di verifica e controllo degli andamenti economici e gestionali.
Art. 32
- Indebitamento
1. L’ARPAT può contrarre indebitamento esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento.
2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale e interessi, dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione non può superare il 20 per cento delle entrate proprie di cui all’articolo 30, comma 1, lettere d) ed e), quali risultano dall’ultimo bilancio di esercizio approvato.
3. Le operazioni di indebitamento sono autorizzate dalla Giunta regionale che, verificato il rispetto di quanto previsto al comma 2, valuta la congruità della tipologia dell’investimento rispetto alla durata del finanziamento.
CAPO VI
- Disposizioni in materia di personale
Art. 33
1. Ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite all’ARPAT, con particolare riferimento all’obbligo di garantire i LEPTA ed il livello regionale delle attività, l’ARPAT valuta e definisce i propri fabbisogni di personale in coerenza con l’Sito esternoarticolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la dotazione organica dell’ARPAT e le relative modifiche sono approvate dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale dell’ARPAT, sulla base dei fabbisogni di cui al comma 1.
3. Le modifiche alla dotazione organica che non comportano un aumento del suo valore economico sono approvate dal direttore generale dell’ARPAT.
4. L’ARPAT, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei vincoli normativi assunzionali, può procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 563 e 564, Sito esternodella l. 205/2017 , previa deliberazione autorizzativa della Giunta regionale.
4 bis. Previa intesa con l’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale di cui all’articolo 101, comma 1, lettera e), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), possono essere utilizzate dall’ARPAT, nel rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche, qualora quest’ultima non abbia proprie graduatorie in corso di validità per gli stessi profili professionali. L’eventuale rifiuto dell’assunzione da parte dell’idoneo non comporta l’esclusione dalla graduatoria. (79)

Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2022, n. 6, art. 2.

Art. 34
- Trattamento giuridico ed economico del personale
1. Al personale dell’ ARPAT si applica lo stato giuridico e il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto di riferimento, in attuazione dell’Sito esternoarticolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
1 bis. Una parte dei proventi derivanti dalle attività svolte ai sensi e con le modalità previste dall'Sito esternoarticolo 43 della l. 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), può essere utilizzata per incrementare il trattamento economico accessorio. (72)

Comma aggiunto con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 27.

Art. 35
- Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza(73)

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 28.

1. Il direttore generale dell’ARPAT, attraverso specifico regolamento interno, individua il personale incaricato degli interventi ispettivi nell’ambito delle funzioni di controllo, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 14, comma 5, della l. 132/2016 .
2. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 14, comma 6, della l. 132/2016 , il personale di cui al comma 1, può accedere agli impianti oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dei controlli stessi. Alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.
3. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 14, comma 7, della l. 132/2016 , il direttore generale dell’ARPAT, può individuare e nominare, tra il personale di cui al comma 1, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale l’ARPAT garantisce adeguata assistenza legale e copertura assicurativa.
CAPO VII
- Disposizioni finali e transitorie
Art. 36
- Disposizione transitoria in ordine alla prima approvazione della carta dei servizi e delle attività(74)

Articolo abrogato con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 29.

Abrogato.
Art. 36 bis
1. Al fine di informare preventivamente la collettività sugli standard dei servizi offerti e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni dell’ARPAT, la carta dei servizi e delle attività ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito ufficiale della Regione Giunta regionale e dell’ARPAT.
2. La Giunta regionale, nel rispetto della Sito esternol. 132/2016 , promuove adeguate modalità di informazione e comunicazione da parte dell’ARPAT in ordine all’attuazione del piano delle attività di cui all’articolo 16, previa verifica della coerenza dei sistemi di informazione e comunicazione regionale. La comunicazione del raggiungimento dei LEPTA nel territorio toscano spetta alla Giunta regionale.
Art. 37
- Abrogazione
1. La legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), è abrogata.
Art. 38
1. I contributi regionali di cui all’articolo 30, comma 1, lettere a) e b), sono determinati annualmente con legge di bilancio, tenuto conto del costo delle attività istituzionali obbligatorie previste nella carta di cui all’articolo 13.

Allegati:


Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 119.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39

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Comma aggiunto conl.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 28.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 72.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 73.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 75.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 75.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 76.

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Numero abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 25.

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Numero abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 26.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 32.

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Comma aggiunto con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 33.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 34.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 34.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 36.

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Visto del preambolo inserito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 5 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 8 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 11 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 12 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 13 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 14 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 15 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 18 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

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Comma cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

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Comma cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 20 .

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Articolo cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 24 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 25 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 26 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 28 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 43.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.